Superamento del periodo di comporto: le assenze vanno precisate

Teresa Zappia
24 Maggio 2019

È illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora, in seguito alla richiesta del lavoratore, il datore ometta di indicare il numero di assenze determinanti la cessazione del rapporto?L'art. 2110, c.c., deve essere letto congiuntamente all'art. 2, l. n. 604 del 1966, il quale regola la forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso datoriale. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, non essendo assimilabile ad un recesso per motivi disciplinari, non richiede l'indicazione...

È illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora, in seguito alla richiesta del lavoratore, il datore ometta di indicare il numero di assenze determinanti la cessazione del rapporto?

L'art. 2110, c.c., deve essere letto congiuntamente all'art. 2, l.. n. 604 del 1966, il quale regola la forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso datoriale. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, non essendo assimilabile ad un recesso per motivi disciplinari, non richiede l'indicazione specifica dei singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti anche indicazioni più complessive facenti comunque riferimento alla disciplina contrattuale applicabile.

Qualora l'atto di intimazione del licenziamento faccia generico riferimento al superamento del periodo di conservazione del rapporto, il dipendente ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del recesso,, dovendosi garantire il diritto di difesa del primo e, nello specifico, la possibilità di opporre propri specifici rilievi. Ne consegue che, nel caso di inottemperanza, secondo le modalità di legge, a tale richiesta, il licenziamento dovrà considerarsi illegittimo.

Cfr.: Cass., sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 5752.