Operazioni inesistenti: non basta la sola fattura come prova contraria

La Redazione
27 Maggio 2019

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 15 maggio 2019, n. 12918, ha ricordato che quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito elementi indiziari sufficienti per fondare la presunzione di inesistenza dell'operazione commerciale contestata e fatturata dal contribuente, incombe su quest'ultimo assicurare la prova contraria, che non può essere fondata soltanto sulle proprie scritture contabili e su strumenti di pagamento inidonei a dimostrare la causale del versamento.

Quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito elementi indiziari sufficienti per fondare la presunzione di inesistenza dell'operazione commerciale contestata e fatturata dal contribuente, incombe su quest'ultimo assicurare la prova contraria, che non può essere fondata soltanto sulle proprie scritture contabili e su strumenti di pagamento inidonei a dimostrare la causale del versamento. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 15 maggio 2019, n. 12918, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava un contribuente destinatario di un avviso di accertamento per quasi 50mila euro, relativo al recupero di quanto non versato per IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2005, in conseguenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La CTR aveva ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non avesse fornito sufficienti elementi per dimostrare, nei limiti indiziaria, l'inesistenza delle operazioni contestate. Il Fisco, però, aveva osservato che le scritture contabili della società destinataria delle fatture non risultavano presenti né presso la sede ufficiale dichiarata, né presso il depositario delle scritture. Tale società non aveva inoltre presentato alcuna dichiarazione dei redditi per quattordici anni consecutivi.

Ciò osservato, spetta al contribuente, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, dimostrare il contrario, senza che sia sufficiente – a tal fine – l'esibizione della fattura, documentazione utilizzata di solito proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

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