Mansioni inferiori "all'occorrenza"

27 Maggio 2019

Trovano applicazione i limiti di cui all'art. 2103 c.c. anche se le mansioni inferiori vengono svolte "all'occorrenza" e quindi non sistematicamente?La giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'attività, prevalente ed assorbente, svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza. Tuttavia, laddove sussistano motivate esigenze aziendali ed al fine di evitare un sacrificio sproporzionato degli interessi datoriali...

Trovano applicazione i limiti di cui all'art. 2103, c.c., anche se le mansioni inferiori vengono svolte "all'occorrenza" e quindi non sistematicamente?

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'attività, prevalente ed assorbente, svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza. Tuttavia, laddove sussistano motivate esigenze aziendali ed al fine di evitare un sacrificio sproporzionato degli interessi datoriali, il dipendente può essere adibito a mansioni inferiori, non configurandosi un'ipotesi di demansionamento nei limiti in cui tali compiti si presentino marginali rispetto a quelli del livello di appatenenza, e l'adibizione sia giustificata da situazioni eccezionali e contingenti.

Si tiene a precisare che l'utilizzo de facto costante di un lavoratore in mansioni inferiori, non complementari a quelle proprie del profilo di appartenenza, anche in modo non particolarmente ricorrente in termini di ore, può presentarsi come sintomatico di un impiego in concreto finalizzato alla copertura di posizioni non presenti nell'organico aziendale, il che si tradurrebbe in una violazione dei limiti esterni dello ius variandi datoriale di cui all'art. 2103, c.c.

Cfr. Cass., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8910.

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