Gli agenti immobiliari non possono svolgere attività di amministratore condominiale
28 Maggio 2019
A seguito dell'approvazione della legge del 3 maggio 2019, n. 37, in particolare del disegno di legge n. 822-B, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018», all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore», il comma 3 è sostituito dal seguente: «l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi». Con tale approvazione, secondo i primi commentatori, si era posto il dubbio sulla compatibilità tra la figura dell'amministratore di condominio con quella dell'agente immobiliare. Detto ciò, per porre fine a tale diatriba, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota pubblicata in data 22 maggio 2019, su interpello di associazione di categoria (ARCO), ha offerto una sorta d'interpretazione autentica della contestata norma. Difatti, il Ministero ha evidenziato che «anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l'incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest'ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, sia ove venga considerato l'aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico; nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio. Da ultimo, si coglie l'occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n.39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima e la conseguente inibizione alla stessa». |