Definizione delle controversie pendenti: chiarimenti dalle Entrate
28 Maggio 2019
In caso di controversia relativa a un atto di recupero del credito d'imposta in cui la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, sia stata impugnata esclusivamente dall'Ufficio e il contribuente abbia pagato medio tempore il tributo, la lite può essere definita senza versare alcun importo, atteso che il rapporto relativo al credito d'imposta è stato interamente definito con il versamento. La definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo anche quando la definizione del tributo attenga all'ipotesi in cui, con l'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, sia stato accolto l'appello dell'Ufficio.
È questa solo una delle risposte in tema di definizione delle controversie pendenti contenute nella Circolare n. 10/E pubblicata dalle Entrate (artt. 6 e 7 D.L. n. 119/2018). La nuova prassi fa luce sui dubbi sollevati agli Uffici dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti e si pone in continuità con i chiarimenti forniti con la Circolare 1° aprile 2019 n. 6/E.
Altro chiarimento rilevante riguarda il caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires, prima, cioè, dell'unificazione degli atti impositivi introdotta dall'art. 40-bis d.P.R. 600/1973. Sul punto, la Circolare precisa che, se il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla CTP in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento in capo alla consolidata, quest'ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull'imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.
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