Il ritardo dell'avviso di ricevimento della raccomandata non è risarcibile
28 Maggio 2019
IL CASO Un avvocato conviene in giudizio Poste Spa per sentirla condannare al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo del costo sostenuto per l'invio di un atto giudiziario a titolo di plico raccomandato la cui cartolina di ritorno era però stata restituita al mittente oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione. Il giudice di Pace accoglie il ricorso condannando la convenuta alla restituzione dell'importo richiesto; la corte territoriale, successivamente adita, riforma invece la sentenza negando indennizzo e risarcimento, ricordando che dalla normativa di riferimento è previsto un indennizzo solo in caso di smarrimento del plico e non anche nelle ipotesi di smarrimento o ritardo dell'avviso di ricevimento e dichiarando che deve essere escluso il risarcimento del danno perché non era stato osservato l'obbligo di allegazione e prova del danno derivante non dal ritardo nel recapito del plico, ma solo dell'avviso di ricevimento. Il legale ricorre in Cassazione sulla base di quattro motivi.
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA? Per quanto qui di rilievo, con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. rilevando come, sebbene ex art. 6 della Carta di Qualità del Servizio Postale Universale sia previsto un indennizzo in caso di ritardo del plico raccomandato e lo stesso sia escluso per ipotesi di smarrimento o ritardo nel recapito dell'avviso di ricevimento, prevendendo solo la possibilità del rilascio di un duplicato, anche l'avviso di ricevimento è raccomandato, monitorabile dal sito delle Poste. Considera dunque «del tutto arbitraria o irrazionale l'esclusione del rimborso del costo di spedizione nel caso di restituzione avvenuta oltre il decimo giorno», chiedendo la disapplicazione della riportata previsione regolamentare alla luce del principio di ragionevolezza.
OBBLIGAZIONI DIFFERENTI La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso chiarendo la diversità sostanziale tra le due situazioni: l'invio della raccomandata costituisce l'obbligazione primaria di Poste Spa, l'invio dell'avviso di ricevimento un mero obbligo accessorio di documentazione dell'avvenuta consegna, che può essere soddisfatto mediante il rilascio di un duplicato, gratuitamente.
ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA Infine, la Cassazione dichiara che la pronuncia impugnata non era stata contrastata specificatamente nella parte in cui disattende la richiesta risarcitoria e il ricorrente non aveva allegato alcune prova del danno patito effettivamente a causa del ritardo nella restituzione dell'avviso. La Suprema Corte dunque rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |