Consob chiarisce le informazioni da rendere pubbliche in merito allo Srep

27 Maggio 2019

La Consob, con le comunicazioni nn. 5 e 6 del 15 marzo 2019, ha chiarito che le banche soggette alla valutazione periodica sull'adeguatezza patrimoniale, Supervisory review and evaluation process (Srep), devono includere nei prospetti le informazioni relative allo Srep in materia di “requisiti prudenziali quantitativi vincolanti” (Pillar2 Requirements), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.

La Consob, con le comunicazioni nn. 5 e 6 del 15 marzo 2019, ha chiarito che le banche soggette alla valutazione periodica sull'adeguatezza patrimoniale, Supervisory review and evaluation process (Srep), devono includere nei prospetti le informazioni relative allo Srep in materia di “requisiti prudenziali quantitativi vincolanti” (Pillar2 Requirements), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.

Per le ulteriori risultanze dello Srep è responsabilità delle stesse banche valutare l'eventuale rilevanza di questi dati ai fini delle informazioni da pubblicare nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile. Consob, in particolare, specifica che, in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni sul capitale, il dato assume rilevanza ai fini delle informazioni da includere nei prospetti. Le banche devono, inoltre, valutare l'eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello Srep.

L'obiettivo è quello di assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato, Market abuse regulation (Mar).

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