Il terzo creditore del condominio può agire nei confronti dei singoli condomini

Redazione scientifica
28 Maggio 2019

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ivi inclusi i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea.

Il caso. La ricorrente agiva in via esecutiva nei confronti di un condominio procedendo al pignoramento dei crediti da questo vantati nei confronti di alcuni condomini in base ad una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali per un giudizio di cognizione. Il condominio e uno dei condomini terzi pignorati hanno proposto opposizione all'esecuzione, che veniva però rigettata dal tribunale. A seguito di pronuncia conforme da parte della Corte d'appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

Legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio. La Suprema Corte ricorda, in primo luogo, il principio secondo cui deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente anche in via di ratifica del suo operato, in relazione a controversie che non rientrano in quelle per cui è legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c. Nel caso di specie, tale autorizzazione non risulta prodotta, circostanza che porta all'inammissibilità del ricorso dell'amministratore del condominio.

Esecuzione forzata. Passando al ricorso presentato dal condomino quale terzo pignorato, dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire da parte dei giudici di merito, la Corte rileva l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure.

Correttamente la Corte territoriale ha infatti affermato che il terzo pignorato, in caso di espropriazione di crediti, non ha interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, unico soggetto che può avvalersi del rimedio dell'opposizione.

Passando al merito delle censure, i Giudici colgono l'occasione per affermare che il creditore del condominio, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha la possibilità di procedere all'espropriazione dei crediti di quest'ultimo nei confronti dei singoli condomini per i contributi dovuti. Ed infatti gli artt. 2740 e 2910 c.c. consentono l'espropriazione di tutti i beni del debitore, compresi i crediti. Nello specifico caso in cui il debitore sia un condominio, ai fini dell'espropriazione dei suoi crediti verso i singoli condomini è sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi. Tale rapporto è pacificamente deducibile dal disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., norma che prevede la possibilità per l'amministratore di ottenere addirittura un decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi condominiali, presupponendo dunque l'esistenza di un rapporto obbligatorio in tal senso. Precisa però la Corte che l'esecuzione promossa dal creditore del condominio nei confronti dei singoli condomini non può aver luogo per l'intero debito ma deve essere limitata alla quota di partecipazione individuale al condominio stesso.

In conclusione, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.».

Il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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