Esterovestizione: rileva la sede dell’amministrazione, non la residenza degli amministratori
29 Maggio 2019
La residenza in Italia degli amministratori di una società olandese non è elemento sufficiente a ravvisare l'esterovestizione, ove la sede legale e la sede dell'amministrazione siano in Olanda. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 14527, depositata il 28 maggio. La Cassazione accoglie il ricorso di una società olandese, che si era vista negare il rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti, in applicazione dell'art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973 e della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulle doppie imposizioni. I giudici di merito hanno ritenuto che la società, pur essendo formalmente costituita all'estero, sarebbe in realtà una società estero-vestita, avente effettiva residenza fiscale in Italia, e non possiederebbe, quindi, i requisiti per beneficiare del rimborso delle ritenute. A fondamento della decisione, il fatto che gli amministratori risultano essere residenti in Italia. Secondo la Cassazione, tuttavia, la motivazione è carente: ai fini dell'individuazione della residenza fiscale di società soggette all'Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR rileva la presenza sul territorio nazionale della sede legale e della sede dell'amministrazione, quali elementi probanti per l'attribuzione della qualifica di soggetto residente. La residenza italiana degli amministratori non è, di per sé, sintomatico dell'ubicazione della sede dell'amministrazione effettiva sul territorio italiano della società. La nozione di “sede dell'amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di sede effettiva, di matrice civilistica, intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento degli organi e degli uffici societari. |