Risarcimento del danno da sinistro stradale: il calcolo degli interessi compensativi

30 Maggio 2019

Nelle obbligazioni risarcitorie il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre in modo tempestivo della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa.

Nelle obbligazioni risarcitorie il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre in modo tempestivo della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, di conseguenza la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia corrisposto un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'anticipo ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi attraverso l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che rimane a seguito della detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo intercorrente da tale pagamento, e fino alla liquidazione definitiva.
Lo ha stabilito il Collegio della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza 27 maggio 2019, n. 14362, ribadendo un principio già affermato in sede di legittimità.

IL CASO La consorte ed i figli di un uomo, rimasto vittima di un sinistro stradale in itinere, adiscono la giustizia al fine di ottenere il ristoro patrimoniale dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto, convenendo la società proprietaria del veicolo ove l'uomo era trasportato, nonché la relativa compagnia assicuratrice per la RCA. Nel corso del primo grado di merito la compagnia aveva versato, agli attori medesimi, un acconto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al contempo contestando la debenza del danno da lucro cessante, in considerazione che l'INAIL aveva costituito delle rendite: vitalizia verso la vedova, nonché temporanea, fino a concorrenza del ventiseiesimo anno di età, nei confronti dei due figli. Lo stesso istituto interveniva in giudizio, così esercitando azione di rivalsa verso la compagnia per le somme già corrisposte agli attori, rispetto alla quale l'INAIL accettava l'offerta formulata dall'assicurazione. Il giudizio proseguiva, quindi, sia per la quantificazione del danno non patrimoniale, che per la debenza da lucro cessante. Nei due gradi di merito la domanda attorea veniva disattesa, per l'effetto gli eredi adiscono la Corte di Cassazione.


RISTORO DEL DANNO DA PERDITA DEGLI APPORTI ECONOMICI GARANTITI DAL LORO CONGIUNTO
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ribadisce l'indirizzo secondo il quale la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio in itinere, come pure quella temporanea corrisposta ai figli, assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro congiunto. Per l'effetto, nella fattispecie, i ricorrenti avevano già incassato dalla stessa INAIL una somma, non potendo perciò reclamare ulteriori pretese. Inoltre, la Cassazione osserva che i ricorrenti neppure potevano reclamare di circoscrivere l'operatività della compensatio lucri cum damno alla somma oggetto della transazione intercorsa tra l'INAIL e la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, non essendo pertinente al loro «diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa»: nell'ipotesi ove tale pretesa fosse accolta, gli stessi riceverebbero un risarcimento «ultracompensativo», ammissibile solamente in presenza di una specifica disposizione normativa che, nella specie, difetta.

Il Collegio, nell'accogliere le doglianze formulate, in via incidentale, dalla compagnia, rinvia alla Corte territoriale, al fine di rideterminare la somma globale dovuta agli eredi, computando rivalutazione ed interessi. Più in dettaglio, condividendo la tesi difensiva sostenuta dall'assicurazione, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, nella specie, trova applicazione il principio già consolidatosi (Cass. civ., sez. III, n. 25817/2017, nonché Cass. civ., sez. VI – 3, ord. n. 6619/2018), in tema di computo degli interessi “compensativi”, a cui il Giudice di merito non si è attenuto. Ancor più in dettaglio, il Giudice di seconde cure, nel calcolare gli interessi compensativi sulla sorte, devalutata dal momento dell'incidente fino alla decisione, avrebbe dovuto detrarre gli interessi sugli acconti già corrisposti, e ciò nell'intervallo temporale tra lo stesso versamento e la pronuncia giudiziale.

Il principio Il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:

  1. devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
  2. detraendo l'acconto dal credito;
  3. calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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