Start up innovativa in liquidazione e permanenza nella Sezione speciale del registro
30 Maggio 2019
Una start up innovativa in stato di scioglimento e liquidazione deve essere cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese, a meno che vi sia un'espressa indicazione della previsione di continuità aziendale. Ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, con un parere del 27 maggio scorso. Scioglimento e liquidazione di una start up innovativa. Il MISE risponde a un quesito dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in merito alla permanenza, nella sezione speciale del registro, di una s.r.l. start up innovativa che risulti sciolta e messa in liquidazione, per mezzo di atto notarile. Per essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, una start up innovativa deve essere attiva – e avere come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico (art. 25 d.l. n. 179/2012), mentre lo scioglimento della società introduce una fase di liquidazione, in cui di norma vige un divieto di compimento di nuovi atti d'impresa. La previsione della continuità aziendale. Esistono, tuttavia, eccezioni: si riconosce una sopravvivenza della continuità aziendale anche nella fase di liquidazione. Il going concern, come delineato dagli OIC 5 e 11, prevede appunto la continuità aziendale, a fini liquidatori, delle fasi ordinarie della società. Ebbene, ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, appare necessario che “la previsione della continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3”. In mancanza, la start up innovativa deve essere cancellata.
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