Opposizione di terzo all'esecuzione e contestazione del titolo esecutivo
30 Maggio 2019
Per rispondere alla domanda è bene soffermarsi brevemente sulla natura dell'opposizione di terzo all'esecuzione. É uno strumento di tutela per quei soggetti che vantino diritti reali su uno o più beni soggetti ad esecuzione. Si tratta dell'opposizione che svolge un soggetto terzo che non è coinvolto nel processo esecutivo; in questo consiste la principale differenza dalle altre opposizioni esecutive, in specie: l'opposizione all'esecuzione, che serve per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente (cosiddetta contestazione sull'an) e l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, nonché la regolarità della notificazione dei medesimi e i singoli atti esecutivi. Esso mira a tutelare quelle situazioni che, altrimenti, non potrebbero trovare soddisfazione nel processo esecutivo: permette ad un soggetto terzo, come tale non compreso nel procedimento esecutivo, di far valere le proprie ragioni in un processo ove egli, appunto, non è parte. Con l'opposizione di terzo, quindi, si contestano solo le modalità dell'esecuzione stessa che si rivolge ad un bene sul quale il soggetto terzo vanta diritti reali senza però identificarlo con il debitore. Di conseguenza il terzo non potrà sollevare questioni in ordine all'avvenuta estinzione del debito gravante sull'esecutato, le quali potranno essere eccepite solamente dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come si esprime la giurisprudenza costante: «L'avvenuto soddisfacimento del credito non può essere dedotto dal terzo opponente ex art. 619 c.p.c., ma deve essere fatto valere, ad opera del debitore esecutato, con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.» (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1980, n. 3628). Allo stesso modo il terzo opponente nemmeno potrà eccepire carenze nel titolo esecutivo utilizzato dal creditore procedente: «L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 e ss. c.p.c., dà luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietà od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa» (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 1998, n. 1627). Pertanto il terzo che proponga opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. non potrà eccepire l'avvenuto adempimento da parte del debitore o l'invalidità del titolo esecutivo con il quale il creditore procedente abbia agito. |