Procura alle liti conferita su supporto cartaceo e costituzione telematica del difensore

Redazione scientifica
30 Maggio 2019

Il difensore che si costituisce per via telematica, nel caso di procura alle liti conferita su supporto cartaceo, deve trasmettere la copia informatica della procura, asseverandone la conformità all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il caso. In un contenzioso tra una società e una Banca per la restituzione di una somma indebitamente percepita, la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale, ritenendo tardivo l'appello poiché introdotto con atto notificato (il 20 ottobre 2015) oltre il termine dei trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza ad opera della controparte (il 24 marzo 2015). Avverso la decisione propone ricorso la società.

Procura alle liti. La Corte rileva il difetto di valida e tempestiva procura poiché la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo, copiata per immagine su supporto informatico e trasmessa telematicamente con la notifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto contenere l'asseverazione di conformità all'originale, con sottoscrizione digitale del procuratore.

Nel dettaglio, i Giudici rilevano che la ricorrente non ha osservato quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale nel caso di procura alle liti conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informata autenticata con firma digitale.

Neppure risulta rispettato l'art. 10, d.P.R. n. 123/2001 che prevede che se la procura alle liti è conferita con modalità cartacea, il difensore che si costituisce per via telematica trasmesse la copia digitale asseverata come conforme all'analogica e sottoscritta con firma digitale.

Responsabilità del legale. Infine la Corte evidenzia che il difensore assume la responsabilità esclusiva dell'attività processuale compiuta in difetto di procura speciale, senza che le conseguenze di ciò siano imputate al suo assistito, pertanto le spese di lite devono gravare sul legale.

Mancando la procura del legale, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli avvocati al pagamento delle spese legali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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