Sussiste il beneficio per l’acquisto della prima casa anche se l’alloggio non è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative
31 Maggio 2019
La CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto da Tizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di liquidazione con i quali era stata recuperata l'imposta di registro conseguente alla revoca del benefici per l'acquisto della prima casa, sia per la compravendita che per il correlativo mutuo ipotecario, sul presupposto della mancanza del requisito della impossidenza di altro immobile acquistato con gli stessi benefici, a nulla rilevando la asserita inidoneità dell'immobile a costituire casa di abitazione. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la CTR aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione senza verificare se l'immobile in precedenza acquistato fosse idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare del contribuente. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, in tema di agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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