Regolamento (UE) 2019/758 in tema di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
31 Maggio 2019
Nell'ambito della Comunità Europea, l'attuazione coerente di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale riguardo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, a valutare e a gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, in particolare qualora abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. Sulla base di questi presupposti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14 maggio 2019) il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi. La disciplina integrativa stabilisce norme di dettaglio in tema di Obblighi generali in relazione a ciascun paese terzo, Valutazioni individuali del rischio, Condivisione e trattamento dei dati dei clienti, Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette nonché Trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri. Il nuovo Regolamento, in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.
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