Terzo Settore il numero minimo di associati può essere raggiunto anche dopo la costituzione

La Redazione
31 Maggio 2019

Il numero minimo di associati, richiesto dal Codice del Terzo Settore per la qualifica di Odv o Aps, può essere raggiunto anche in un momento successivo alla costituzione.

Il numero minimo di associati, richiesto dal Codice del Terzo Settore per la qualifica di Odv o Aps, può essere raggiunto anche in un momento successivo alla costituzione. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4995 del 28 maggio, chiarisce alcuni aspetti relativi al requisito numerico di associati per ottenere la qualifica di Organizzazione di volontariato o di Associazione di promozione sociale.

Gli artt. 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS prevedono che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono avere un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche; con nota n. 12604 del 29 dicembre 2017 lo stesso Ministero aveva chiarito che il numero minimo di soggetti previsto da tali norme – disposizioni immeditatamente applicabili – dovesse essere presente sin dal momento della costituzione dell'ente, ove questa fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017).

Ora si forniscono ulteriori indicazioni, nell'ottica di un generale favor per gli enti del Terzo Settore: al fine di non ostacolare eccessivamente gli enti che, nati come semplici associazioni sprovviste del requisito numerico alla data di costituzione, vogliano in seguito iscriversi al Runt come Odv o Aps, il Ministero del Lavoro prevede un iter per raggiungere l'obiettivo.

Il caso sottoposto all'attenzione del Ministero è proprio quello di associazioni, ex art. 36 c.c., costituite dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo richiesto dagli artt. 32 e 35, vogliano successivamente richiedere l'iscrizione nei registri delle APS o ODV, avendo nel frattempo raggiunto un numero di iscritti richiesto.

Ebbene, a fronte di un quadro normativo che preveda un numero minimo di costituenti, il mero raggiungimento del numero minimo di associati in un momento successivo alla costituzione non è, di per sé, sufficiente a conseguire la qualifica con l'iscrizione al RUNTS.

Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro.

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