Definizione liti fiscali ASD: doppia conforme e percentuali di definizione
31 Maggio 2019
Una associazione sportiva risulta vincitrice in primo grado ed in appello in un contenzioso tributario. I termini per produrre ricorso per l'A.E. scadevano, in base all'art. 327 c.p.c. (180 gg.) il 27 dicembre 2018. L'ufficio ha notificato il ricorso, a 1/2 P.E.C. al professionista delegato dell'associazione, in data 18 aprile 2019. Per effetto delle norme contenute nel D.L. n. 119/2018 e la circolare n. 6 del 1 aprile 2019, nella stessa è riportato" ne deriva che sono escluse dalla previsione del comma 2-ter dell'art. 6 le ipotesi in cui alla data del 19 dicembre 2018 non sia stato ancora notificato il ricorso per Cassazione, ma pendeva il termine per la relativa proposizione, ancorché caratterizzate dalla soccombenza dell'A.E. nei precedenti gradi di giudizio". Per quanto riportato si richiede un parere sul ricorso presentato dai ricorrenti se è tempestivo, e nel caso di parere positivo, se l'associazione (sicuramente) può aderire alla definizione delle liti pendenti.
L'art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018.
Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia. Quanto all'ambito oggettivo la definizione di cui all'art. 6 presenta rilevanti differenze rispetto alla pregressa definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017, che non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione.
In ordine alla definizione del concetto di atti impositivi la circolare conferma l'orientamento espresso in relazione alle altre definizioni similari (del 2002 e del 2011) secondo cui vanno ricompresi avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati (cfr., tra le altre, Cass. Civ., 31 marzo 2017, n. 8429, secondo cui l'avviso di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, “obbligatoriamente motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero, assume, al pari dell'avviso di accertamento, valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546/1992, ex art. 19”) e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. Pertanto si conferma l'impossibilità di definire gli omessi versamenti di imposte dichiarate e non versate la cui contestazione avviene con cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, che, secondo l'Agenzia, rappresenta un atto di mera riscossione.
Sulla base dell'articolo 6, la definizione agevolata delle controversie pendenti può avvenire:
Secondo la Circolare 6 del 2019 la percentuale del cinque per cento è applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
Ne deriva che sono escluse dalla previsione del comma 2-ter dell'articolo 6 le ipotesi in cui alla data del 19 dicembre 2018 non sia stato ancora notificato il ricorso per cassazione, ma pendeva il termine per la relativa proposizione, ancorché caratterizzate dalla soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio. In dette ipotesi risulta invero applicabile la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6, che consente di definire la controversia con il pagamento del quindici per cento del relativo valore.
In conclusione, quindi, premesso che l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate è tempestiva in virtù della sospensione dei termini per impugnare di nove mesi di cui al comma 11 dell'articolo 6, l'associazione può definire la controversia versando il 15% del valore della controversia, dato dalla somma delle imposte in contestazione.
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