Responsabilità del commercialista e obbligo di completa informazione del cliente

Redazione Scientifica
31 Maggio 2019

Il commercialista ha l'obbligo di informare adeguatamente il cliente, prospettandogli sia le soluzioni praticabili che tra quelle del cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse.

IL CASO Un contribuente si rivolge ad un commercialista per avere un parere sul modo più fiscalmente più conveniente per uscire da una società di cui era socio lavoratore. Seguendo il suo consiglio, recede dalla società facendosi liquidare la quota, senza cederla ad altri soci, credendo che, su un realizzo di 775.000,00 euro, avrebbe pagato circa 83.000,00 euro di tasse. In realtà, dopo la conclusione dell'operazione, il contribuente si ritrova a pagare 117.000,00 euro di tasse e pochi mesi dopo riceve un ulteriore pretesa tributaria di 190.993,82 euro. Conviene dunque in giudizio il commercialista per ottenere il risarcimento pari alla somma versata al fisco, attribuendo la responsabilità del suo esborso al parere sbagliato del professionista. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso mentre il giudice di seconde cure rigetta la domanda, ritenendo non ravvisabile alcun profilo di responsabilità nella condotta del commercialista. Il contribuente propone dunque ricorso per la cassazione della sentenza.

MOTIVI DI RICORSO Con il secondo ed il sesto motivo il ricorrente denuncia come il commercialista, pure avendo assunto l'obbligo di suggerire la soluzione più conveniente al cliente, non abbia in realtà informato il cliente su quale fosse e che, provato tale inadempimento, non gli restasse altro da dimostrare.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL COMMERCIALISTA La Suprema Corte ricorda che il commercialista ha l'obbligo di informare adeguatamente il cliente, prospettandogli sia le soluzioni praticabili che «tra quelle del cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse» (Cass. civ. n. 13007/2016). Inoltre la Corte rileva che non risulta assolto l'onere del commercialista di provare che la maggiore somma (il doppio) pagata dal cliente sia frutto di vicende e fatti a lui non imputabili, in quanto imprevedibili.

OMESSA INFORMAZIONE La Corte dichiara che è censurabile l'operato del giudice di merito per aver posto a base della decisione prove non emergenti, oppure omesso di considerare la prova in sé, e non il valore probatorio. Non può dirsi superflua l'informazione che il commercialista aveva negato al cliente prospettandogli come unica ipotesi quella del recesso, senza informarlo delle difficoltà che avrebbe incontrato nel praticare invece una cessione. Gli era stato così impedito di scegliere liberamente, dal momento che egli aveva comunque deciso di lasciare la società prima di sapere le alternative ed i relativi costi.

MANCATO ESAME DELLA CTU Infine il mancato esame della CTU integra un vizio della sentenza impugnata che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione perché si risolve nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Cassazione dunque accoglie il ricorso e rinvia alla Corte distrettuale la sentenza impugnata, in diversa composizione, per un nuovo esame sul merito.

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