Adesione alla class action: secondo la Cassazione si può utilizzare la PEC senza firma digitale
31 Maggio 2019
Il caso. La Corte d'appello di Torino confermava la decisione con cui il tribunale di Torino, previa ammissione dell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., aveva dichiarato la nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di scoperto di conto applicate ai conti non affidati e per l'effetto condannato l'istituto di credito convenuto a restituire a tre attori e a tre adenti gli importi da ciascuno richiesti come somme indebitamente trattenute dalla banca. I giudici del gravame rigettavano, invece, l'appello incidentale con cui era stata chiesta l'ammissione delle adesioni escluse per la mancata autenticazione della firma nelle forme richieste nell'ordinanza del tribunale.
Tale rigetto è stato motivo di ricorso incidentale proposto dai consumatori nel ricorso per cassazione proposto dalla banca.
Adesione alla class action… A parere del Collegio il tribunale, nel richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni degli aderenti «nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal d.P.R. n. 445/2000», ha imposto una formalità di adesione non prescritta dalla legge. Infatti, l'art. 140-bis cod. cons. ha previsto la possibilità di aderire all'azione di classe addirittura con fax o posta elettronica certificata. È evidente, osservano i Giudici, che se il legislatore non ha inteso richiedere la firma digitale, è perché non riteneva essenziale prescrivere, ai fini della validità dell'adesione, l'autenticità della firma. Il legislatore, infatti, nei casi in cui ha ritenuto essenziale l'autenticità della sottoscrizione l'ha richiesto espressamente.
…non è richiesta alcuna formalità. La Suprema Corte ha, pertanto, pronunciato il seguente principio di diritto: «nelle azioni di classe introdotte a norma dell'art. 140-bis cod. cons., i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità e a cura dei soggetti di cui al d.P.R. n. 445/2000». |