La restituzione delle anticipazioni effettuate in favore di altri condomini

Redazione scientifica
03 Giugno 2019

Per l'esecuzione di indifferibili lavori di manutenzione straordinaria, le anticipazioni effettuate in favore di altri condomini devono essere restituite solo a chi ha versato le somme.

La società beta convenne in giudizio i condomini e il Condominio. In particolare, l'attrice precisava di aver venduto a Tizio due unità immobiliari comprese nel condominio e di aver versato a titolo di quote condominiali, prima della vendita, una somma in eccesso pari a circa 35 mila euro per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, a causa della morosità di Caio. In primo grado, il giudice adito rigettò le domande. In secondo grado, rilevato come risultasse documentalmente che il condominio aveva restituito la somma citata mediante imputazione di quota unitaria al nuovo proprietario, ed evidenziato come la stessa società beta doveva intendersi unica titolare del diritto alla restituzione, in parziale riforma della sentenza, la Corte d'appello condannava Tizio alla restituzione della citata somma. Avverso tale decisione, in Cassazione, Tizio, in quanto nuovo proprietario, ha eccepito di essere l'unico soggetto legittimato attivo a percepire le somme restituite dal condominio.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello. Attesa l'epoca di insorgenza dell'obbligo di spesa per cui è causa, ha trovato applicazione ratione temporis la precedente formulazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Ai fini di tale norma, quindi, il tempo nel quale era insorto l'obbligo di pagamento delle somme relative ai lavori di ristrutturazione del condominio era stato individuato nell'assemblea straordinaria che aveva deliberato l'esecuzione delle opere. Inoltre, nel caso in oggetto, valeva quanto pattuito nel contratto di compravendita immobiliare ossia che «tutto quanto ancora fosse stato richiesto dal condominio per i suddetti titoli dopo la data odierna» doveva restare a carico dell'acquirente, fermo restando «il recupero di quanto sin qui anticipato dalla parte venditrice». Dunque, il debito dei condomini verso l'impresa che aveva eseguito i lavori era di tipo parziario e, quindi, l'obbligazione doveva essere imputata ai singoli condomini pro millesimi ex art. 1123 c.c. Pertanto, la domanda della società venditrice era volta solo ad ottenere il ristoro di quanto dalla stessa versato quando era condomina in favore di altri condomini; in caso contrario, la mancata restituzione delle somme alla stessa avrebbe cagionato un indebito arricchimento dei condomini morosi e del nuovo acquirente. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio è stato rigettato.

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