Obblighi di formazione ed esperienza del lavoratore

03 Giugno 2019

Le conoscenze che il lavoratore ha acquisito mediante una lunga esperienza operativa possono "colmare" la mancata formazione da parte del datore escludendo la responsabilità dello stesso in caso di infortunio sul lavoro?È pacifico in giurisprudenza che la violazione degli obblighi di formazione, afferenti ai rischi presenti sui luoghi di lavoro, nonché a quelli connessi alle specifiche mansioni assegnate al singolo lavoratore, determina la responsabilità del datore in ipotesi di infortunio...

Le conoscenze che il lavoratore ha acquisito mediante una lunga esperienza operativa possono "colmare" la mancata formazione da parte del datore escludendo la responsabilità dello stesso in caso di infortunio sul lavoro?

È pacifico in giurisprudenza che la violazione degli obblighi di formazione, afferenti ai rischi presenti sui luoghi di lavoro, nonché a quelli connessi alle specifiche mansioni assegnate al singolo lavoratore, determina la responsabilità del datore in ipotesi di infortunio. Questo, infatti, laddove l'omessa formazione ed informazione risulti casualmente connessa all'evento, risponderà a titolo di colpa specifica, senza che possa rilevare la negligenza e/o imprudenza del dipendente, risultando il comportamento dello stesso una conseguenza diretta, nonché prevedibile, della inadempienza degli obblighi formativi. Questi, si tiene a precisare, non potrebbero ritenersi surrogati dal bagaglio conoscitivo acquisito dal dipendente grazie alla propria esperienza operativa, ovvero dalle conoscenza derivanti dalla collaborazione tra i lavoratori.

V. Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 49593.

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