Modalità di adeguamento dei contratti bancari alla Delibera CICR 9 febbraio 2000

Fabio Fiorucci
03 Giugno 2019

La delibera CICR 9 febbraio 2000 ha mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la pronuncia di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 ed è, quindi, pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la prescrizione concernente l'adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime.
Massima

La delibera CICR 9 febbraio 2000 ha mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la pronuncia di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 ed è, quindi, pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la prescrizione concernente l'adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime.

Il caso

Le previsioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 trovano il loro fondamento, sul piano legislativo, nell'art. 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 342/1999. Il comma 2 del detto decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB (d.lgs. n. 385/1993), prevedendo, per l'appunto, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»,disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Il terzo comma del citato art. 25 ha previsto che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, dovessero essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento.

In ossequio alla previsione normativa, l'art. 7, commi 2 e 3, della Delibera CICR 9.2.2000 ha poi previsto che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».

La questione

La pronuncia di incostituzionalità che ha interessato il terzo comma dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 342/1999 (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) ha travolto il presupposto legittimante la disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000?

Le soluzioni giuridiche

La possibilità di adeguare i contratti di finanziamento in essere è stata esclusa dalla giurisprudenza sul presupposto che, essendo venuta meno, a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n. 425/2000), la disciplina transitoria e di sanatoria del passato recata dall'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, non trova più fondamento normativo la possibilità di sanare le clausole contrattuali nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., eventualità che era previsto fosse attuata con l'art. 7 Delibera CICR 9.2.2000, disposizione (di rango secondario) decaduta a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999 (norma di rango primario) (ex multis Trib. Padova 12 agosto 2014; Trib. Venezia 7 marzo 2014; Trib. Piacenza 27 ottobre 2014; Trib. Alessandria 21 febbraio 2015; Trib. Taranto 21 gennaio 2017; Trib. Milano 15 febbraio 2017; Trib. Teramo 8 febbraio 2017 e 22 marzo 2017; Trib. Ferrara 8 giugno 2017; Trib. Pavia 7 febbraio 2018; Trib. Massa 21 dicembre 2017; App. Bologna 10 ottobre 2018; Trib. Pescara 23 agosto 2018).

In altri termini, a seguito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, che costituiva il fondamento legittimante la disciplina transitoria posta dall'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000; ragion per cui tale ultima previsione - quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma di rango legislativo non più esistente perché dichiarata incostituzionale - ha perso ogni validità ed efficacia, essendo «divenuta "orfana" della norma sub-delegante ed essendo stata così privata della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa, peraltro costituita da disposizione - l'art. 1283 c.c. - di innegabile natura imperativa» (così Trib. Massa 21 dicembre 2017, cit.; Trib. Padova 31 agosto 2018).

Secondo altre decisioni, all'opposto, la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999 non inficia la possibilità di utilizzare le previsioni che disciplinano l'adeguamento dei contratti in essere. In particolare, è rilevato che il citato art. 25, comma 3, contemplava due norme: rispettivamente, la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati e la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. Dopo l'emanazione della delibera CICR 9.2.2000 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava «una disciplina retroattiva e genericamente validante» delle clausole anatocistiche. In detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso: si deve quindi concludere, è argomentato, che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.

Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 citato, l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9.2.2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” (Trib. Milano 8 febbraio 2018; Trib. Milano 29 novembre 2017 e 7 marzo 2018; Trib. Napoli 30 gennaio 2018; Trib. Modena 27 febbraio 2018).

L'impostazione predetta è stata di recente recepita dalla Cassazione nell'ordinanza in commento, secondo cui la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato quella parte del comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alla prescrizione della delibera CICR. In detta prospettiva, è corretto ritenere, rileva la Cassazione, che la delibera del CICR abbia mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la richiamata pronuncia di incostituzionalità e sia quindi pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la prescrizione concernente l'adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime: prescrizione, questa dell'adeguamento, che presenta una propria sicura autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000, e che va correlata al più ampio potere regolamentare demandato al CICR dal comma 2 dell'art. 25 (con cui si affidava al CICR il compito di stabilire, per il futuro, le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie).

Conclusioni

Resta dunque impregiudicata, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di avvalersi delle previsioni recate dall'art. 7 della Delibera CICR 9.2.2000 per l'adeguamento dei contratti in essere alla data di sua entrata in vigore.