Certificazione e compensazione dei crediti verso la p.a.Fonte: DL 29 novembre 2008 n. 185
31 Maggio 2019
Inquadramento
Per favorire lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; non sono invece certificabili eventuali interessi moratori. Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile all'indirizzo web http://crediticommerciali.mef.gov.it .
1. Crediti certificabili, Amministrazioni o enti ai quali si può richiedere la certificazione e gli “attori” Crediti certificabili
vanti un credito commerciale nei confronti di una P.A. che sia
Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge (vedi paragrafo 2.5).
Sono altresì esclusi dalla possibilità di richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:
Amministrazioni o enti ai quali si può richiedere la certificazione L'istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:
Una volta conseguita la certificazione il soggetto creditore potrà avvalersene per monetizzare il proprio credito cedendolo ad una banca o a un intermediario finanziario, oppure potrà utilizzarlo in compensazione nei confronti della pubblica amministrazione.
Gli “attori” Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono: a. il titolare del credito (nel seguito creditore);
a. Il creditore Il creditore (o il soggetto da lui delegato) inizia il processo di certificazione con la presentazione di un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma alla P.A. verso la quale vanta il credito certificabile. Possono accreditarsi alla Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del creditore. In questo caso, per perfezionare l'accreditamento, è necessario che il titolare del credito vi acconsenta attraverso apposita procedura di consegna delle credenziali, gestita interamente on-line. Se entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza la P.A. non rilascia la certificazione, sempre tramite la piattaforma on-line, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. Tale certificazione deve contenere la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento, e il creditore, una volta ottenutala, può:
b. L'amministrazione o ente debitore Sempre utilizzando la Piattaforma, la P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato le dovute verifiche può:
Infine, nel caso la P.A. alla quale ci si è rivolti vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
c. I creditori subentranti e gli altri attori Se il creditore originario utilizza la certificazione del credito, i soggetti di cui al seguente elenco subentrano nel rapporto con la P.A.:
Infine, bisogna ricordare che le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono anche concedere anticipazioni sui crediti certificati, ma in questo caso essi non subentrano al creditore originario nel rapporto con la P.A. Il processo di certificazione dei crediti può anche coinvolgere:
Iter di acquisizione della certificazione
L'iter del rilascio della certificazione si sostanzia in tre fasi secondo lo schema di seguito riportato:
Presentazione dell'istanza e accreditamento alla Piattaforma
Si deve poi tener presente che un utente può operare per più soggetti creditori; ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze un commercialista, ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all'utente vengono attributi diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato. Esame dell'istanza La P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.
Una volta accreditato, il creditore inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, costituita da un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente. Qualora il credito sia superiore a 10.000 €, l'Amministrazione verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis D.P.R. 602/1973). A partire dal 1° marzo 2018, sono entrate in vigore le modifiche apportate all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 dalla legge di bilancio 2018. Il limite viene abbassato da 10.000€ a 5.000€ (art. 1 commi 986-988 della Legge 205/2017). Quindi le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000€ verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno a tale importo. In caso di esito positivo, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare alla PA l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme. Di conseguenza, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per 60 giorni invece di 30, successivi a quello della comunicazione. Passati i 30 giorni senza che l'Agente della riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al pagamento delle somme dovute al proprio creditore.
Il pagamento al privato può essere eseguito se l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, comunica che il soggetto non sia inadempiente oppure se, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, non è stata fornita nessuna risposta.
La circolare n. 13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato esamina alcuni profili della disciplina rispetto ai quali sono emersi dubbi e incertezze, offrendo le relative soluzioni interpretative:
Nel corso della vigenza dell'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 sono sorte non poche perplessità in ordine alla esatta delimitazione del suo ambito soggettivo nella misura in cui ci si è chiesti quali enti e quali società sono tenuti agli obblighi di verifica prima di eseguire pagamenti.
I dubbi sono stati determinati dalla disciplina sopravvenuta sia in materia di pubbliche amministrazioni e di finanza pubblica, sia con riferimento all'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat.
In argomento, la circolare preliminarmente rammenta che, con riguardo alle società interamente partecipate, sono tenute ad applicare le disposizioni in parola “esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta”.
Per quanto riguarda, invece, altre tipologie di enti, la circolare precisa che rientrano nell'ambito soggettivo della disciplina in esame e, di conseguenza, prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia individuata dalla legge, sono tenuti a procedere, nei confronti dei beneficiari, alla verifica prevista dall'art. 48-bis: - gli enti pubblici economici - le aziende speciali, anche consortili - le altre aziende pubbliche - le gestioni commissariali (previste da norme statali o regionali in relazione a settori specifici o a situazioni particolari.
Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 48-bis le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (enti a struttura associativa).
Infine, la circolare, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'art. 48-bis, precisa che non sussiste l'obbligo dell'espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro.
Sul rapporto tra le disposizioni sul blocco dei pagamenti della PA e il meccanismo dello split payment (art. 17-ter, D.P.R. 633/1972), la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui risultano assoggettate alla scissione dei pagamenti le pubbliche amministrazioni, per l'individuazione della soglia dei cinque mila euro, non dovranno considerare l'IVA, ma dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo dovuto al netto dell'IVA.
L'obbligo della verifica ex art. 48-bis in capo alle amministrazioni pubbliche e alle società a totale partecipazione pubblica diretta sussiste anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice.
Gli obblighi di verifica previsti dalla disciplina in esame operano anche nell'ipotesi di pagamenti effettuati a favore degli eredi del beneficiario originario, che abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario e non iure proprio.
In tal caso, peraltro, la verifica deve essere eseguita nei confronti di ciascun coerede, per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché la quota stessa, singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia dei cinque mila euro.
Dubbi sono sorti anche rispetto a tutti quei casi in cui il beneficiario, anziché procedere direttamente a incassare il credito vantato nei confronti del soggetto pubblico, si sia avvalso di un soggetto terzo.
In argomento la circolare precisa che:
L'obbligo di verifica previsto dall'art. 48-bis deve essere raccordato anche con il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 30, co. 5, D. Lgs 50/2016), in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (…), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. In tale ipotesi, sottolinea la circolare, può emergere un potenziale conflitto tra le due norme allorché, in sede di pagamento, sia verificato sia l'inadempimento contributivo sia quello fiscale. La soluzione indicata è quella secondo cui, in questo caso, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinque mila euro.
Nel corso degli anni è stato sollevato un problema di compatibilità normativa tra la verifica, e i suoi effetti, prevista dall'art. 48-bis e il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 69, sesto e settimo comma, Regio decreto n. 2440/1923. Sul punto, la circolare, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza sull'argomento (cfr Corte di cassazione, sez. V, ordinanza n. 15017 del 16 giugno 2017) ha puntualizzato che fermo amministrativo e verifica “costituiscono (…) istituti aventi un diverso raggio d'azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro”.
La circolare ribadisce che esulano dall'obbligo di verifica i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò “a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione”. In tali ipotesi, infatti, si è in presenza di versamenti direttamente sanciti dalla legge (è il caso, ad esempio, di taluni tributi locali dovuti da una PA materialmente riscossi da una società di capitali, cioè da un soggetto formalmente di natura privata, come nel caso della Tari spettante ai Comuni in concreto riscossa da società di capitali partecipate dagli stessi).
Nel documento di prassi, la Ragioneria generale ricorda che deve ritenersi in contrasto con la disciplina dell'art. 48-bis il frazionamento dei pagamenti, la cui finalità ben può essere di natura elusiva. Alla luce del divieto di artificioso frazionamento:
Infine, la circolare ricorda che sono state modificate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità connesse all'obbligo di verifica, mediante, l'aggiornamento del modello “Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973”. La revisione tiene conto della avvenuta soppressione di Equitalia e della sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2017, con l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre se la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. La Pubblica Amministrazione risponde inoltre alle richieste di verifica presentate dall'Agente della riscossione o da una banca/intermediario finanziario, garantendo la sussistenza e la validità delle certificazioni. Infine la P.A. effettua il pagamento del credito in favore del creditore originario, o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione, entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sul sistema PCC, riducendo il valore del credito certificato. Nel caso della procedura ordinaria, invece, il pagamento avviene previa restituzione della certificazione.
L'inerzia dell'amministrazione o dell'ente: la richiesta di nomina del commissario ad acta Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di Posta Elettronica Certificata relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, la quale propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce. I commissari ad acta sono nominati in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione dopo aver effettuato le opportune verifiche, e provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.
Rilascio della Certificazione La Pubblica Amministrazione o il commissario ad acta nel caso sia stata presentata un'istanza di nomina a seguito di inerzia della stessa, provvedono, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema PCC. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito. Il creditore ne riceve notifica all'indirizzo PEC specificato. In ogni caso e per ciascuna istanza presentata, il sistema consente in ogni momento di verificare lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta. Utilizzo della certificazione
Ottenuta la certificazione, il creditore:
Il sistema invia automaticamente le notifiche agli attori interessati, i quali possono accedere in ogni momento e consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.
Nell'ipotesi in cui il titolare del credito intenda accedere alla compensazione, deve presentare all'agente della riscossione la certificazione rilasciata dall'amministrazione debitrice la quale ne trattiene l'originale e ne rilascia copia al titolare del credito. Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto contestualmente a indicare, all'agente della riscossione, le posizioni debitorie che intende estinguere. In assenza dell'esplicita indicazione l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione come segue:
Entro i 3 giorni lavorativi successivi, l'agente della riscossione verifica l'esistenza e la validità della certificazione mediante specifica richiesta all'amministrazione debitrice, che comunica l'esito della verifica all'agente entro 10 giorni. Qualora l'esito della verifica sia positivo, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione. Dopo di ché il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione e l'importo utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. L'eventuale credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. In ogni caso sono dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito. Infine l'agente della riscossione comunica, entro i 5 giorni lavorativi successivi, all'ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione.
La garanzia dello Stato sui crediti certificati
Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato - in particolare “le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, alla luce di quanto indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall'all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine fissato dalla legge (previsto per il 23 agosto 2014, ma è attualmente all'esame del Parlamento la proroga del termine al 31 agosto 2014 - disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 22 -) sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto le banche o intermediari finanziari abilitati. Dal momento che l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato, è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di certificazione.
In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto di tali crediti avverrà ad una percentuale di sconto, comprensiva di ogni onere e commissione, particolarmente vantaggiosa (al massimo dell'1,90% in ragione d'anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 €, ovvero dell'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50.000 € di ammontare della cessione). La giurisprudenza in materia
C. Conti Toscana Sez. contr., Delib., 17/01/2012, n. 5
Il testo stabilisce infatti che “esula dalla competenza dell'ente locale la sottoscrizione di accordi in detta materia con istituti di credito od intermediari finanziari, anche nella considerazione dei possibili oneri che tali accordi potrebbero determinare per il bilancio dell'ente che, in ogni caso, non possono considerarsi ammissibili oltreché nulli qualora si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno, salvo quanto previsto dalla novella, precedentemente riportata, recata dall'art.13, comma 3, della Legge n.183 del 12 novembre 2011, che ha modificato l'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Così, solo in sede di regolazione del rapporto tra l'ente locale e il tesoriere, mediante la stipula di una convenzione deliberata dall'organo consiliare, a seguito dell'affidamento del servizio di tesoreria attraverso le procedure ad evidenza pubblica, è consentito dall'ordinamento di prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell' art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 , potendo l'accordo legittimamente intercorrere esclusivamente con la banca tesoriere dell'ente locale. Riferimenti
Normativi
Prassi
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