Canoni penali di valutazione delle prove ed autonomia decisionale del giudice civile
04 Giugno 2019
Massima
La preclusione di cui all'art. 192 c.p.p., che esclude l'utilizzo delle dichiarazioni dei coimputati quali fonti di prova a carico dell'imputato, opera solo sul piano penalistico, e pertanto nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti il giudice civile può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. Il caso
Un magistrato querelava per diffamazione una parte processuale ed il difensore perché in un esposto presentato al CSM, avevano leso la sua onorabilità, tacciandolo di faziosità nella gestione di un procedimento di separazione. Il giudizio penale si concludeva con sentenza dichiarativa delle estinzione del reato per prescrizione, con rinvio innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio relativo alla responsabilità inerente alle conseguenze civili. La Corte d'appello condannava i querelati al risarcimento dei danni per diffamazione nei confronti del magistrato. I danneggianti proponevano ricorso in Cassazione lamentandosi – tra le altre cose – della circostanza il coinvolgimento del difensore nella stesura dell'esposto, era stato desunto dalla corrispondenza con la coimputata. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi. La questione
La questione in esame è la seguente: il giudice civile può liberamente valutare le prove raccolte nel processo penale? Le soluzioni giuridiche
Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione si conforma pienamente ai principi che regolano il nuovo codice di procedura penale, a mente dei quali l'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a produrre conseguenze civili può e deve essere compiuta dal giudice civile liberamente ed in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. Il venir meno del cd. principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile (con l'unico limite rappresentato dagli artt. 651 e ss. c.p.p.) implica che il giudice civile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotti nel giudizio civile. Relativamente alla specifica esclusione delle regole poste alla base dell'art. 192 c.p.p., in caso di dichiarazioni rese da coimputato, già in precedenza il giudice del lavoro aveva evidenziato che nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento (Cass. civ., n. 8716/2002, nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che, a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate da un teste, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati – seppure non confermate in dibattimento – potessero confermare e corroborare il complessivo quadro probatorio delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ascritte al dipendente). Pertanto, il giudice civile ben può utilizzare – in mancanza di qualsiasi divieto di legge e in ossequio al principio dell'atipicità delle prove – come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa civile, e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova. In particolare, è stato altresì precisato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ., n. 20562/2018; Cass. civ., n. 2168/2013; Cass. civ., n. 1593/2017; Cass. civ., n. 5317/2017). Il giudice della nomofilachia ha già avuto modo di affermare che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (Cass. civ., Sez. Un., n. 8035/2016; Cass. civ., Sez. Un., n. 1768/2011; Cass. civ., n. 20252/2014). Si è altresì precisato che al fine di delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cass. civ., n. 20325/2006). Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (Cass. civ., n. 23516/2015; Cass. civ., n. 15112/2013; Cass. civ., n. 6478/2005), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. civ., n. 8035/2016). Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale (Cass. civ., n. 25365/2018). Pertanto, il giudice civile nella domanda di risarcimento del danno da reato può arrivare all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale. Ovviamente, ai fini della prova dei fatti accertati, le sentenze rese da un'autorità giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorché definitive, non vincolano quest'ultimo ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione (Cass. civ., n. 28529/2008; Cass. civ., n. 14042/2013; Cass. civ., n. 10210/2011). Siffatto approdo interpretativo risulta assolutamente conforme alla previsione normativa, che, come si evince dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1 c.p.p. e art. 3, comma 4 c.p.p. attribuisce al giudice penale una cognizione esclusiva su ogni questione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudice civile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nel procedimento penale. L'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis c.p.p., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili.
Osservazioni
L'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile con conseguente dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, in assenza della regola come quella dell'art. 3, comma 2, del previgente codice, deve considerarsi uno dei tratti più caratterizzanti della riforma operata mediante il vigente codice di rito penale. Sicché, alla luce del principio di autonomia e separazione tra il giudizio civile e quello penale, in presenza di una domanda risarcimento del danno derivante da un reato già oggetto di accertamento in un giudizio penale, il giudice civile può procedere ad una valutazione del quadro probatorio con criteri meno restrittivi rispetto a quelli utilizzati nel giudizio penale, giungendo in questo a modo ad un approdo diverso rispetto a quello cui era pervenuta la sentenza penale. L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. Ad abundantiam, si nota che l'autonomia della giurisdizione civile rispetto alla giurisdizione penale al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., non giustifica, però, un'assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti - pur senza valore di giudicato - alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice civile (sull'utilizzabilità per la formazione del libero convincimento da parte del giudice civile di elementi attingibili da un giudizio penale pervenuto al giudicato: Cass. civ., n. 15112/2013, laddove conferma che, nonostante l'autonomia suddetta, «il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo»). |