Il compenso del difensore d'ufficio del genitore irreperibile deve essere anticipato dall'erario

Redazione scientifica
04 Giugno 2019

Deve essere dichiarata incostituzionale la previsione dell'art. 143, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), possano essere posti a carico dell'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore irreperibile».

Il caso. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è stata sollevata nell'ambito di una procedura aperta da un avvocato per la liquidazione degli onorari relativi all'attività professionale svolta come difensore d'ufficio di una genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio minore. Il tribunale rimettente ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale della norma citata «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, possano essere posti a carico dell'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore irreperibile». In particolare, sarebbero violati i principi di cui agli artt. 1, 3, 24, comma 2 e 55 Cost.

Incostituzionalità. In virtù della norma censurata «il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall'erario il pagamento degli onorari spettantigli per l'attività svolta, ove la parte assistita sia (come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l'impossibilità, per detto difensore, “sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i titoli economici che consentono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”». Il Giudice delle leggi ritiene fondata la questione in relazione all'art. 3 Cost., essendo infatti diversamente regolata la questione nell'ambito del procedimento penale dove «l'attività difensiva in favore dell'imputato irreperibile […] espletata d'ufficio» trova «sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art. 117, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).

La sentenza sottolinea che tale disparità di trattamento risulta priva di giustificazione anche in relazione all'esistenza di significativi profili di omogeneità tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela. La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori – ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia – per evitare che l'eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali».

Ricordando infine che la mancata possibilità di liquidare a carico dell'erario gli onorari spettanti ai difensori d'ufficio dell'irreperibile non è frutto di una specifica scelta legislativa, ma dell'inerzia che protrae dalla l. n. 184/1983 a tutt'oggi, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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