L'inidoneità del contratto di mutuo cd. “condizionato” ad assumere la veste di titolo esecutivo

05 Giugno 2019

Il tribunale di Tivoli si è occupato di stabilire se sia configurabile come titolo esecutivo un contratto di mutuo cd. condizionato.
Massima

Il contratto di mutuo cd. “condizionato”, nonostante abbia la forma dell'atto pubblico, non è idoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti espressamente dall'art. 474 c.p.c.

Il caso

Tizio e Caia stipulavano un contratto di mutuo con la Banca Alfa s.p.a. per l'importo di € 305.000,00 e contestualmente la stessa somma (detratte le spese) veniva versata in deposito e «vincolata ai sensi dell'art. 1851 c.c. (dunque in pegno a favore della Banca, ndr) a garanzia della prova» che si verificassero determinate condizioni, specificamente indicate nell'atto, pena la facoltà da parte della banca di procedere.

Pertanto si trattava di un contratto di mutuo cd. condizionato, nello specifico di un contratto di mutuo fondiario, ove le parti davano della consegna della somma mutuata, salvo poi precisare contestualmente che l'importo finanziario veniva vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria.

La condizione del contratto veniva individuata nella circostanza per cui lo svincolo delle somme era rimesso alla disponibilità del mutuante.

A seguito della procedura espropriativa immobiliare intrapresa dalla Banca Alfa s.p.a. contro Tizio e Caia, quest'ultimi proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. per la sussistenza di gravi motivi indicati nello stesso ricorso.

Alla base dell'opposizione ritenevano che il contratto di mutuo condizionato stipulato con la Banca Alfa s.p.a. – che nel frattempo si era costituita nel giudizio ex art. 615 c.p.c. – non poteva essere azionato da quest'ultima quale titolo esecutivo in quanto difettava dei tre requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti espressamente dall'art. 474, comma 1, c.p.c.

Il tribunale di Tivoli, nel ritenere fondate le argomentazioni esposte nel ricorso ex art. 615 c.p.c. dagli opponenti, accoglieva l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.

La questione

La questione in esame è la seguente: è configurabile come titolo esecutivo un contratto di mutuo cd. condizionato (ove, segnatamente, le parti danno atto della consegna della somma mutuata, contestualmente precisando che la predetta viene vincolata in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria)?

Le soluzioni giuridiche

Come è noto, il mutuo pacificamente rientra nel novero dei cd. contratti reali, il cui perfezionamento necessita, oltre all'accordo delle contraenti legittimamente manifestato, dell'ulteriore elemento della tradito rei (per approfondimenti v. in dottrina Gardella Tedeschi, voce Mutuo (contratto di), in Dig. civ., Torino, 1994, pp. 537 ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2017, XIX a ed., 1157 ss.; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato diretto da Grosso – Santoro – Passarelli, Milano, 1972; Id., voce Mutuo (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1977, XXVII, p. 444 ss.; Fragali, Del mutuo (artt. 1813 – 1822 c.c.), in Commentario al codice civile diretto da Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1966, pp. 432 ss.; Natali, Il contratto di mutuo, Milano, 2012; Nivarra – Romagno, Il Mutuo, Milano, 2000).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, onde verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo (per approfondimenti v. in dottrina Andolina, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano, 1982; Asprella, Sub. art. 474 c.p.c., in Codice di procedura civile, a cura di Picardi, Milano, 2006, 3 a ed.; Cerrato, Agg. Sub. art. 474 c.p.c., in Codice di procedura civile a cura di Picardi – Sassani – Panzarola, Tomo II, Milano, 2015, VI a ed, 2805 ss.; Luiso – Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 99 – 100; Mandrioli, L'azione esecutiva – Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1965; Oriani, Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione, in Foro it., 2005, V, 105 ss.; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2006, 522 ss.; Vaccarella, voce Titolo esecutivo, in Enc. giur., Roma, 1994, XXXI; Id., Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali, in Riv. dir. proc., 1992, 47 ss.; Zucconi Galli Fonseca, L'attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 67 ss.), occorre appurare «attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).

Nel caso deciso dall'ordinanza di Tivoli, si è in presenza di un contratto di mutuo condizionato, in quanto la somma mutuata era rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future ed incerte; il perfezionamento del contratto era dunque posticipato ad un momento futuro e incerto, difettando l'immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.

Conseguentemente, sempre secondo il tribunale di Tivoli, il contratto di mutuo condizionato è inidoneo ad assumere le vesti di titolo esecutivo, in quanto, nonostante la forma dell'atto pubblico ex art. 2699 c.c., difetta dei tre requisiti espressamente previsti dall'art. 474 c.p.c. per la configurazione di un titolo esecutivo.

Tale decisione si pone in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito sull'inidoneità del contratto di mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo per le ragioni appena esposte (Trib. Napoli, 3 settembre 2012 e Trib. Napoli, 25 ottobre 2013; Trib. Campobasso, 25 luglio 2017; Trib. Lagonegro, 20 marzo 2018; Trib. Teramo, 12 giugno 2018; Trib. Pescara, 24 luglio 2018; Trib. Cassino, 11 ottobre 2018, in www.ilcaso.it). Invece, per l'orientamento minoritario e difforme, l'idoneità del contratto di mutuo condizionato ad essere utilizzato come titolo esecutivo è rinvenibile nella circostanza che il perfezionamento del suddetto contratto non è condizionato allo svincolo della somma mutuata ma al solo accreditamento della medesima su un apposito conto infruttifero intestato al mutuatario (Trib. Bologna, 24 luglio 2017; Trib. Modena, 7 novembre 2017; Trib. Torre Annunziata, 19 luglio 2018).

Osservazioni

La decisione del tribunale di Tivoli merita condivisione.

Le pattuizioni inserite nel contesto di un mutuo cd. condizionato fanno sì che concretamente difettino i requisiti imposti dall'art. 474 c.p.c.: liquidità, certezza ed esigibilità.

Di conseguenza, alla banca mutuante non è dato esperire l'azione esecutiva; in caso contrario, il debitore esecutato può denunciare, con il medio della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'an dell'esecuzione stessa e, contestualmente, chiedere e conseguire dal giudice la sospensione dell'esecuzione, ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c..

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