La sospensione dell’esecuzione dei contratti bancari nel concordato preventivo

La Redazione
04 Giugno 2019

L'art. 169 l.fall. è idoneo a paralizzare l'esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli atti accessori quali il mandato in re propriam ed il patto di compensazione, sia per rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità nel piano concordatario.

L'art. 169 l.fall. è idoneo a paralizzare l'esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli atti accessori quali il mandato in re propriam ed il patto di compensazione, sia per rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità nel piano concordatario.

In tema di concordato preventivo e sospensione dell'esecuzione dei contratti bancari contenenti il c.d. patto di elisione sul castelletto, rientrano nel novero di contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall. i contratti bancari qualificati dalla dottrina come contratti innominati misti e caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, in quanto, in tali rapporti la banca non esaurisce le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, perché deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del patto di compensazione.

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