Gratuito patrocinio: l'amministrazione non può eccepire al difensore la prescrizione presuntiva
06 Giugno 2019
Il caso. La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d'appello di Ancona, che ha accolto l'opposizione proposta da un avvocato, il quale si era visto respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento.
La Procura denuncia violazione dell'art. 2656, n. 2 c.c. sostenendo che il credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio non è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma a quella breve di tre anni.
Prescrizioni presuntive. Il Collegio ricorda come le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (cfr. Cass. civ., n. 8200/2006; Cass. civ., n. 10379/2018)
Se questa è la ragione che giustifica la prescrizione presuntiva, osservano i Giudici, è chiaro che essa non è applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |