L’usufruttuario di quote sociali può partecipare all’assemblea

La Redazione
07 Giugno 2019

In caso di usufrutto su azioni o quote sociali, spetta all'usufruttuario, e non al socio nudo proprietario, il diritto di partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio.

In caso di usufrutto su azioni o quote sociali, spetta all'usufruttuario, e non al socio nudo proprietario, il diritto di partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Da una lettura sistematica delle norme si desume la stretta strumentalità tra la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto che, ai sensi dell'art. 2352 c.c., spetta all'usufruttuario; l'art. 2370 c.c., ai sensi del quale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, non fa che esprimere un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, tra le quali non rientra quella relativa all'usufrutto.

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