L’assemblea non può deliberare l’installazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici

Redazione scientifica
07 Giugno 2019

In tema di sicurezza degli edifici, esula dai poteri dell'assemblea l'approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio.

Tizio e Caio avevano impugnato la delibera relativa all'installazione dell'ascensore nel cortile dello stabile comune, assumendo che l'opera costituiva un'innovazione vietata, non giustificata dall'esigenza di abbattere barriere architettoniche e lesiva del decoro architettonico e della statica dell'edificio. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano respinto la domanda degli attori. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'installazione dell'impianto era giustificata per la presenza di un condomino portatore di disabilità fisiche; dunque, la delibera non era lesiva dei diritti di uso esclusivo del cortile attribuiti ai ricorrenti dal regolamento condominiale.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, in tale situazione, il C.T.U. aveva segnalato che, per come progettata e realizzata, l'opera non risultava conforme ai requisiti di legge, ma ciò nonostante la Corte di merito aveva escluso che ciò inficiasse di per sé la validità e la legittimità della delibera, sostenendo che spettasse al Condominio porvi da subito rimedio. Dunque, in considerazione delle prescrizioni tecniche incidenti sulle condizioni generali di sicurezza dell'edificio, non era lecito predicarne l'ininfluenza, poiché la validità della delibera non poteva prescindere dalle condizioni imposte dell'art. 1120 comma terzo, c.c., stante, peraltro, la dichiarata indifferibilità dell'adozione di misure correttive. Difatti, esula dai poteri dell'assemblea l'approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici e, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, le relative delibere, ove adottate, incorrono nella sanzione di invalidità. Per le suesposte ragioni, il ricorso dei condomini è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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