Adempimenti e tutela degli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia

07 Giugno 2019

La Consob ha specificato gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal d.l. 22/2019, adottato dal governo in considerazione della necessità di dettare misure in caso di hard Brexit

La Consob, con la comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019, ha specificato gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal d.l. n. 22/2019, adottato dal governo in considerazione della necessità di dettare misure in caso di hard Brexit, ossia di uscita del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo. Considerando che la hard Brexit fa immediatamente decadere i benefici del passaporto europeo, con cui gli intermediari dei Paesi membri della UE sono abilitati ad operare in tutto il territorio comunitario, le imprese britanniche presenti in Italia dovranno cessare la propria attività nel nostro Paese. Lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito. Gli operatori di entrambi i Paesi possono, però, nei casi previsti dal d.l., proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per 18 mesi dalla data di recesso, previa notifica alle autorità nazionali competenti. Le imprese che cesseranno l'attività sono tenute, invece, a darne comunicazione alla propria clientela secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente. Le informazioni devono essere chiare e comprensibili, tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un'eventuale chiusura dei rapporti in essere. Tutti gli intermediari britannici devono comunicare alla Consob specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale data.

Con ulteriore comunicazione n. 8 del 29 marzo 2019, Consob ha specificato che le succursali di banche e imprese di investimento del Regno Unito che operano in Italia aderiscono di diritto al Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS). Anche gli intermediari del Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi, aderiscono di diritto al suddetto ICS, a meno che non presentino a tale sistema una dichiarazione degli ICS del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti da questi ultimi. Ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 22/2019. le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che operano in Italia, entro 30 giorni dalla data della Brexit, dovranno prendere contatti con l'Ics italiano, Fondo Nazionale di Garanzia per perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione. Onde consentire agli investitori di conoscere quale Ics è chiamato a tutelarli, tutti i suddetti intermediari dovranno fornire adeguate informazioni ai propri investitori non oltre 40 giorni dalla data di entrata in vigore del citato d.l. 22. La comunicazione dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. Gli investitori dovranno inoltre essere informati del referente cui chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti. Tutte le banche e le imprese di investimento del Regno Unito sopra citate dovranno fornire informativa dell'avvenuta comunicazione agli investitori alla Consob entro 55 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 22. Le disposizioni si applicano anche alle banche, alle imprese di investimento e ai gestori di fondi che intendono o sono tenuti a cessare la loro operatività.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.