Codice della crisi d'impresa: le novità per gli immobili da costruire
10 Giugno 2019
Premessa
Con l'entrata in vigore, lo scorso 16 marzo, del nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza, sono state introdotte importanti novità in relazione all'acquisto di immobili da costruire da parte di persone fisiche (artt. da 385 a 388). In particolare, il Legislatore ha previsto delle nuove garanzie per gli acquirenti relativamente all'obbligo di formare per atto pubblico, o per scrittura privata, il contratto preliminare (a pena di nullità), l'indicazione in tale contratto degli estremi della fideiussione che il costruttore deve consegnare all'acquirente, l'indicazione nel contratto di compravendita degli estremi della polizza assicurativa che il costruttore deve consegnare all'acquirente e, infine, la possibilità da parte dell'acquirente di escutere la fideiussione in mancanza della predetta polizza assicurativa. Soggetti interessati
Il nuovo “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (D.Lgs. n. 14/2019), contiene anche una serie di novità in merito al trasferimento di immobili da costruire a favore di provati acquirenti, segnalando che le modifiche in questione intervengono sulla disciplina già delineata in passato dal D.Lgs. n. 122/2005. L'obiettivo del Legislatore è di introdurre maggiori garanzie a favore dell'acquirente persona fisica di un immobile da costruire, partendo dal presupposto che tale soggetto normalmente costituisce la parte “debole” del rapporto contrattuale. Per comprendere appieno l'ambito applicativo delle novità, è bene ricordare la definizione di “acquirente” e di “costruttore” quali soggetti interessati dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14/2019.
In particolare:
Le novità che di andranno a descrivere nei successivi paragrafi hanno effetto a partire dai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019. Ambito oggettivo
Le novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riguardano i contratti che abbiano ad oggetto la compravendita di un immobile da costruire, intendendosi per tale l'immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire ma non sia stato ancora edificato ovvero quello per il quale la costruzione non sia ancora ultimata, essendo in uno stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. Contratto preliminare
L'art. 388, D.Lgs. n. 14/2019 introduce il nuovo co. 1 dell'art. 6, D.Lgs. n. 122/2005, prevedendo che il contratto preliminare (o altro contratto che preveda il successivo acquisto da parte di una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale di un immobile da costruire) deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il mancato rispetto della forma indicata comporta la nullità assoluta dell'atto stipulato, ricordando che il vizio di forma è insanabile, l'azione per far dichiarare la nullità dell'atto in giudizio è imperscrittibile e la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio. Il contratto preliminare soggetto alla nuova disciplina deve contenere i seguenti elementi:
È, inoltre, previsto che al contratto devono essere allegati:
Obbligo di rilascio della fideiussione
Particolare importanza rappresenta la novità relativa all'obbligo di rilascio da parte del costruttore, prima o contestualmente alla stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile, di una specifica fideiussione rilasciata da una banca o da un'assicurazione. È previsto che la fideiussione debba avere le seguenti caratteristiche:
È bene sottolineare che il mancato rilascio della fideiussione, nei termini anzidetti, comporta la nullità del contratto preliminare che può essere fatta valere esclusivamente dall'acquirente dell'immobile. Quest'ultimo può, infatti, escutere la fideiussione:
Nel rispetto delle citate condizioni, l'acquirente per escutere la fideiussione deve inviare una richiesta scritta al fideiussore a mezzo raccomandata a/r, accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrare l'ammontare delle somme e di ogni altro eventuale corrispettivo pagato al costruttore. Nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta il fideiussore deve eseguire il versamento di quanto dovuto. Polizza assicurativa
Come anticipato, oltre all'obbligo di rilascio della fideiussione in sede di stipula del contratto preliminare, è previsto che il costruttore deve stipulare, a beneficio dell'acquirente, un'assicurazione decennale avente affetto dall'ultimazione dei lavori. La polizza deve essere consegnata all'acquirente al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile ed è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti all'immobile (rovina totale o parziale del bene, gravi difetti di costruzione, ecc.), anche a terzi, che si manifestano dopo la stipula del contratto di compravendita. A tale proposito è previsto che nell'atto di compravendita sia necessario riportare gli estremi della polizza assicurativa e la conformità della stessa al modello standard che sarà approvato entro il prossimo 14 giugno 2019 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Al pari di quanto previsto per la fideiussione, è stabilito che la mancata consegna all'acquirente della predetta polizza assicurativa comporta la nullità del contratto, che può essere fatta valere esclusivamente dall'acquirente, nonché la possibilità da parte dell'acquirente stesso di escutere la fideiussione previa comunicazione di voler recedere dal contratto.
Si segnala, infine, che le novità descritte, come già anticipato, si applicano a partire dal 16 marzo 2019, anche per quanto riguarda le norme relative al contenuto ed alle modalità di escussione della garanzia e della polizza anche nelle more per l'approvazione dei decreti attuativi di cui un precedenza. |