Le principali misure fiscali del Decreto Crescita

10 Giugno 2019

Il d.l. n. 34/19, cd decreto crescita, ha previsto varie misure di ordine fiscale, tra cui novità in tema di forfettari, super ammortamento, Mini IRES, IMU immobili strumentali, interventi di risparmio energetico e sisma bonus, fatturazione elettronica da/verso San Marino, definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, credito di imposta distributori di carburante, impatriati e rientro dei cervelli dall'estero, Patent Box, strumenti finanziari convertibili, vendita di beni tramite piattaforme digitali, enti associativi assistenziali, bonus aggregazioni tra imprese, ZES, incentivi per l'edilizia e credito d'imposta per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali.
Premessa

Il d.l. n. 34/2019, cd decreto crescita, ha previsto varie misure di ordine fiscale, tra cui novità in tema di forfettari, super ammortamento, Mini IRES, IMU immobili strumentali, interventi di risparmio energetico e sisma bonus, fatturazione elettronica da/verso San Marino, definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, credito di imposta distributori di carburante, impatriati e rientro dei cervelli dall'estero, Patent Box, strumenti finanziari convertibili, vendita di beni tramite piattaforme digitali, enti associativi assistenziali, bonus aggregazioni tra imprese, ZES, incentivi per l'edilizia e credito d'imposta per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali.

Di seguito un quadro riassuntivo

Forfettari sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente

Con tale disposizione si è posto rimedio ad un gap derivante da un mancato coordinamento normativo.

Visto infatti l'ampliamento delle soglie di ricavo e la cancellazione dei limiti pregressi relativi ai redditi di lavoro dipendente erogati, disposti con la Legge di bilancio 2019, molti forfettari rivestivano anche la funzione di datori di lavoro.

Dato però che il contribuente forfettario non riveste natura di sostituto di imposta, i dipendenti di questa tipologia di soggetti percepivano stipendi/salari “al lordo di imposte”, non venendo trattenute le somme dovute a titolo di IRPEF ed addizionali.

Con una modifica all'art. 1, comma 69, della L. n. 190/2014 viene quindi ora precisato che, con valore retroattivo al 1 gennaio 2019 e con esclusivo riferimento ai redditi di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente forfettario è tenuto ad effettuare le ritenute.

La disposizione ha valore retroattivo.

Super ammortamento; Mini IRES; IMU

Viene reintrodotto il super ammortamento, nella misura del 30%, per gli investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 e sino al 31 dicembre 2019 (acquisto o leasing) in beni strumentali nuovi, esclusi i mezzi di trasporto.

Rientrano nell'agevolazione anche gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2020, purché l'ordine sia partito entro il 31 dicembre 2019 e sia stato versato un acconto pari almeno al 20%.

Il super-ammortamento non spetta però per gli investimenti complessivi che eccedono la soglia di 2,5 milioni di euro.

La mini IRES, introdotta dalla legge di bilancio 2019 viene sostituita da una tassazione ad aliquota ridotta con riferimento agli utili reinvestiti.

In questo caso, infatti, l'Ires scenderà gradualmente nel tempo e sarà pari al 22,5% nel 2019, al 21,5% nel 2020, al 20,5% nel 2021 e al 20% dal 2022.

Oggetto dell'agevolazione saranno gli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

Le disposizioni agevolative potranno essere godute anche ai fini Irpef sul reddito di impresa delle ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

Aumento quota deducibile IMU Immobili Strumentali. Aumenta gradualmente nel tempo anche la deducibilità dell'IMU versata con riferimento agli immobili strumentali.

Tale deducibilità, passata con riferimento all'esercizio 2018 al 40% grazie alla modifica introdotta con legge di bilancio 2019, passerà al 50% nel 2019, e, a partire dal 1 gennaio 2020, e al 70% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).

Sisma bonus e interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

Vengono estese agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75% e 85% (da calcolare sul prezzo di acquisto dell'immobile) previste dall'art. 16, comma 1-septies, D.l. n. 63/2013 per le zone classificate a “rischio sismico” 1, collegate alla demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati all'adozione di misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. Correlativamente, a quest'ultimo viene riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in cinque anni.

Benefici fiscali volti ad incentivare impatriati e il “rientro dei cervelli” dall'estero

Per quanto riguarda il regime degli impatriati di cui al D.lgs. n. 147/2015, la quota di reddito non imponibile sale dal 50% al 70% e il regime di favore viene steso anche a chi avvia un'attività di impresa a partire dal 1 gennaio 2020. Viene inoltre prevista la possibilità di estendere di ulteriori cinque anni l'agevolazione in presenza di specifiche condizioni, quali il numero dei figli minorenni, l'acquisto di un'abitazione in Italia o in caso di trasferimento della residenza nelle regioni del Sud.

Analoga facoltà di proroga è riservata ai cervelli che rientrano: per docenti e ricercatori gli incentivi previsti dal D.l. n. 78/2010 dureranno sei anni anziché quattro e, a fronte delle circostanze già sopra indicate per impatriati, i benefici potranno essere mantenuti per 8, 11 o 13 anni.

Semplificazione dell'accesso al Patent Box

Per rendere più veloce l'applicazione del regime, si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell'agevolazione direttamente in dichiarazione. Nel caso di utilizzo diretto del bene intangibile, diventa quindi facoltativo il ruling per accedere all'agevolazione e il corretto calcolo della detassazione avverrà ex post.

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili, vendita di beni tramite piattaforme digitali

I maggiori o minori oneri che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano alcune tipologie di strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari) aventi determinate caratteristiche, e suscettibili di conversione in azioni, non concorrono, a fini Ires e Irap, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti.

I soggetti passivi che facilitano, tramite un'interfaccia elettronica (ad esempio, mercato virtuale, piattaforma o portale), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Ue devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita comunicazione contenente una serie di dati (tra gli altri, denominazione, indirizzo di posta elettronica, numero totale dei beni venduti in Italia, ammontare totale dei prezzi o prezzo medio di vendita).

Altre misure

Credito d'imposta per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali

Alle piccole e medie imprese italiane, esistenti al 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un tax credit del 30% delle spese di partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino a un massimo di 60mila euro. In particolare, le spese rilevanti per l'agevolazione sono quelle sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera.

Bonus aggregazioni tra imprese, già previsto dal D.l. n. 5/2009

In relazione alle operazioni di aggregazione aziendale, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022 e realizzate mediante fusione o scissione, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

Enti associativi assistenziali.

Nel novero degli enti associativi che beneficiano del regime della “decommercializzazione” prevista dall'art. 148, Tuir, vengono inclusi anche quelli con fini assistenziali.

Istituzione di strumenti finanziari per favorire gli investimenti nelle ZES.

L'art. 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni €, nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

Il decreto legge n. 91 del 2017 ha infatti definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle Regioni qualificate dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono considerate Regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono invece Regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Nelle Zone economiche speciali si prevedono regimi amministrativi semplificati per i soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti e specifici benefici fiscali.

La principale agevolazione consiste in un credito di imposta, proporzionale al costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 50 milioni di euro a progetto di investimento. Le imprese beneficiarie dovranno obbligatoriamente mantenere le attività nelle ZES per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento. I porti italiani candidati a ospitare le Zone Economiche Speciali sono Gioia Tauro, Augusta Palermo, Cagliari, Bari, Taranto e un porto, ancora da individuare, che possa unire le Regioni Molise e Abruzzo.

In conclusione

Entrato in vigore il primo maggio, il Decreto crescita dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno 2019 e comunque, affinchè sia davvero efficace necessiterà ancora di 39 norme attuative, tra decreti ministeriali e provvedimenti dirigenziali.

Tra questi, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in materia di patent box (entro il 30 luglio), il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in tema di sisma ed ecobonus (entro 30 giorni dalla conversione), un Decreto Ministeriale Economia e un il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica con san Marino, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per le vendite su piattaforme elettroniche, un un DPCM per le Zes (entro il 31 maggio), un D.M. Sviluppo-Mef per credito di imposta PMI per fiere internazionali, etc.

Insomma, siamo ancora solo all'inizio.

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