Utili da partecipazioni qualificate, si applica il vecchio regime
10 Giugno 2019
Il regime transitorio degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017, sebbene la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” (art. 1, comma 1006, L. n. 205/2017). A precisarlo è la Risoluzione n. 56/E diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate.
Il caso. L'istante ha deliberato nel 2016 la distribuzione dell'utile prodotto nell'anno 2010 e l'erogazione ai soci è prevista entro il 2018. Alle Entrate chiede di applicare le regole di tassazione vigenti prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018.
Le indicazioni delle Entrate. Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, le Entrate ritengono che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili. A tal fine, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
La società dovrà darne separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione. |