Non è sufficiente l'autorizzazione amministrativa per il mutamento di destinazione abitativa di unità condominiale
10 Giugno 2019
La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal condominio, ordinava ai convenuti appellati di ripristinare lo stato dei luoghi riportandolo in epoca precedente alla realizzazione del negozio, con autonomo accesso attraverso la scala esterna di muratura. Avverso tale decisione, i condomini hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione del regolamento condominiale che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, consentiva solo la possibilità di svolgere attività commerciali nello stabile condominiale, escludendo, in ogni caso, qualsiasi attività incompatibile con il decoro dell'edificio e con la sicurezza pubblica. Inoltre, i ricorrenti contestavano la Corte d'appello per aver qualificato le opere realizzate come innovazioni. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, in tal vicenda, l'assunto posto a fondamento della decisione non era il divieto di esercitare l'attività commerciale, bensì il divieto di modificare gli appartamenti senza il dovuto rispetto delle maggioranze assembleari. In tal senso, la Corte di merito aveva specificato l'inidoneità delle autorizzazioni amministrative ottenute dai condomini a far venir meno detto divieto; quest'ultimo, poteva essere modificato soltanto con il consenso unanime di tutti i condomini manifestato in forma scritta. Peraltro, tale consenso era stato chiesto dai condomini ma era stato rifiutato dall'assemblea condominiale e, tale mancanza, non poteva essere surrogata dall'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente pubblico per finalità che non riguardano i rapporti interni al condominio. Quanto all'altro motivo, correttamente, la Corte d'Appello aveva qualificato l'intervento come innovazione: le alterazioni dell'estetica e della simmetria del fabbricato, costituivano un'opera di trasformazione tale da incidere sull'essenza della cosa comune, modificandone l'originaria funzione e destinazione, e richiedendone, pertanto, una deliberazione assembleare a tal fine. Per le suesposte ragioni, il ricorso dei condomini è stato rigettato.
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