Le prescrizioni presuntive non sono ammesse per il TFR
10 Giugno 2019
Per il trattamento di fine rapporto è ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva?
Il TFR è una retribuzione differita, strettamente connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, non erogata o corrisposta periodicamente, ma riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato. La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del TFR decorre solo dal giorno in cui il rapporto ha avuto fine, non ammettendo la giurisprudenza la possibilità per il datore di eccepire la prescrizione presuntiva del credito relativo. Non si applica pertanto la prescrizione triennale, bensì quella quinquennale.
La Cassazione ha inoltre precisato che le presunzioni di cui agli artt. 2954 ss., c.c., operano rispetto a quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità, con pagamenti senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non invece per i contratti stipulati per iscritto. Essendo il datore la parte che intende avvalersi dell'eccezione, grava sullo stesso l'onere di provare che il contratto è stato concluso verbalmente e che i pagamenti si sono svolti senza rilascio di quietanze scritte.
Cfr.: Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15157.
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