L’inammissibilità dell’istanza di modifica del piano del consumatore in sede di reclamo al collegio

Pasqualina Farina
11 Giugno 2019

La cd. meritevolezza richiesta dal legislatore per l'omologa del piano del consumatore presuppone un attento esame comparativo tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito unitamente alla consistenza patrimoniale, nonché un attento vaglio di tutte quelle cause imprevedibili e non imputabili al consumatore.
Massima

La cd. meritevolezza richiesta dal legislatore per l'omologa del piano del consumatore presuppone un attento esame comparativo tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito unitamente alla consistenza patrimoniale, nonché un attento vaglio di tutte quelle cause imprevedibili e non imputabili al consumatore.

L'istanza di modifica del piano del consumatore proposta in sede di reclamo ex art. 12 comma 2 e art. 12-bis, comma 5, L. n. 3/2012 è inammissibile (anche se dovuta a circostanze sopravvenute), essendo consentito al debitore proporre una nuova domanda di accesso alla procedura dall'art. 7, comma 2, lett. b) della medesima legge; in ogni caso il procedimento è retto dalle regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (e non dall'art. 669-terdecies, comma 4, c.p.c.).

Il caso

Una coppia di coniugi ha proposto reclamo al Collegio, ai sensi degli artt. 12-bis,comma 5 e 12, comma 2, L. n. 3/2012, avverso il decreto di rigetto della domanda di omologazione del piano del consumatore; segnatamente con tale decreto, il Giudice di prime cure aveva escluso – dopo aver valutato sproporzionate le obbligazioni assunte in rapporto al reddito percepito ed alla consistenza patrimoniale – la sussistenza della meritevolezza dei ricorrenti e negato l'omologa del piano.

Sotto altro profilo il medesimo reclamo conteneva l'istanza di modifica del piano perché, nelle more della procedura concorsuale, i coniugi avevano alienato l'immobile originariamente confluito nel piano per la soddisfazione dei creditori, vendita che i ricorrenti hanno qualificato come una vera e propria circostanza sopravvenuta.

La questione

Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in commento, ha rigettato il reclamo e confermato il provvedimento impugnato: la cd. meritevolezza richiesta dal legislatore per l'omologa del piano del consumatore presuppone un attento esame comparativo tra le obbligazioni assunte dai debitori ed il reddito percepito unitamente alla consistenza patrimoniale, nonché un attento vaglio di tutte quelle cause imprevedibili e non imputabili al consumatore che potrebbero in astratto renderlo esente da colpa. Nel caso di specie l'accesso al credito da parte dei coniugi è risultato sproporzionato rispetto al reddito e/o patrimonio complessivo e, ad un tempo, il sovraindebitamento è risultato anteriore alla crisi familiare, crisi da intendersi come evento imprevedibile che avrebbe compromesso la capacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte.

Quanto alla richiesta di modifica del piano, conseguente all'alienazione dell'immobile, il Collegio l'ha ritenuta inammissibile, in forza di quanto previsto dagli artt. 12, comma 2, e 12 bis, comma 5, l. n. 3/2012.

Le soluzioni giuridiche

Le soluzioni adottate dal Collegio sono corrette.

Diverse sono le ragioni di carattere formale e sistematico su cui le suddette soluzioni riposano.

La prima, ben illustrata nell'ordinanza (pp. 3-4) in commento, va individuata nel fatto che l'eccessivo ricorso al credito non originava affatto dalla duplicazione di spese dovuta alla crisi familiare avvenuta nel 2014, ma dalla stipula di mutui (chirografari ed ipotecari), da cessioni del quinto dello stipendio (di ciascun coniuge), dal ricorso al credito al consumo, dall'uso di una carta di credito. Ebbene tutte queste obbligazioni sono state assunte dai reclamanti negli anni 2007- 2013; ad esse vanno aggiunti due crediti cambiari, rispettivamente di luglio e di novembre 2014. In breve, l'importo delle rate mensili per le sole obbligazioni assunte prima della crisi familiare (e quindi prima del 2014) è risultato superiore alla metà del reddito lordo percepito. Se si considera poi il fabbisogno medio di una coppia con quattro figli a carico, la situazione di sovraindebitamento è, secondo il Tribunale, chiaramente connotata «da scarsa avvedutezza e prudenza nell'assunzione delle molteplici obbligazioni».

In relazione a questo primo profilo, la pronuncia si allinea a quella giurisprudenza di merito che correttamente ha consentito l'accesso al piano solo qualora la consistenza dei redditi e/o del patrimonio del consumatore consenta - ragionevolmente - l'assunzione dei debiti. Proprio per supplire alla mancanza dell'approvazione dei creditori il legislatore ha previsto nella procedura riservata al consumatore il giudizio dell'autorità giudiziaria sulla meritevolezza; sicché il consumatore meritevole è il soggetto che, confidando sull'entità di reddito e patrimonio, ha ritenuto di poter pagare regolarmente alla scadenza prevista. In questo stato di cose si può affermare che la cd. meritevolezza costituisce non soltanto un presupposto dell'omologa, ma è – di fatto – un vero e proprio presupposto di ammissibilità della procedura, nonostante il primo comma dell'art. 12-bis richiami, ai fini dell'apertura, i soli requisiti stabiliti dagli artt. 7, 8, 9 di cui alla L. n. 3/2012.

La seconda ragione può riassumersi nei seguenti termini: la dichiarata inammissibilità dell'istanza di modifica del piano consegue ad un'interpretazione sistematica degli artt. 12, comma 2 e 12-bis, comma 5, l. n. 3 del 2012, norme che si limitano a rinviare agli artt. 737 ss. c.p.c. in quanto compatibili, senza alcun riferimento alle eventuali circostanze sopravvenute. Evidenti sono, dunque, le differenze rispetto alla disciplina dettata in materia di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies, comma 4, c.p.c. laddove è espressamente previsto che “le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”.

A conferma della correttezza della decisione del Collegio va altresì segnalato che al procedimento di reclamo non partecipa l'O.C.C., organo gestorio indispensabile per l'elaborazione del piano, che opera in esclusivo rapporto con il giudice monocratico delegato. L'esclusione dell'organismo dalla partecipazione alla fase di reclamo davanti al collegio costituisce, dunque, la migliora riprova che il piano una volta sottoposto al vaglio del giudice delegato non può essere modificato in forza di circostanze sopravvenute. Da qui l'inammissibilità del reclamo anche nella parte in cui contiene eventuali modifiche.

Osservazioni

La decisione del Tribunale di Catanzaro è confortata dai risultati interpretativi raggiunti dalla Suprema Corte. Ed infatti, nell'accertare il presupposto di ammissibilità imposto dall'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 che consente al sovraindebitato di presentare la proposta purché non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", la norma va intesa con riferimento all'effettiva fruizione degli effetti esdebitatori dell'istituto, omettendo le fattispecie in cui il piano o l'accordo non sia stato omologato (v. Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869; Cass., 14 marzo 2017, n. 6516, in www.judicium.it, 2017, con nota di F. Valerini, Escluso il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e, da ultimo, Cass. 1° agosto 2017, n. 19117). Anche per queste ragioni, in caso di rigetto dell'omologa del piano, si deve ritenere che le eventuali circostanze sopravvenute debbano confluire nella proposizione di una nuova domanda per l'accesso al piano del consumatore.

A questo punto sia consentita un'ultima considerazione: deve essere chiaro che il reclamo – nel merito - ha ad oggetto unicamente il piano, i documenti ed i fatti già esaminati dal primo giudice; pertanto il collegio è deputato unicamente a cogliere eventuali errori e non già una oggettiva “ingiustizia” del provvedimento reclamato.

Approfondimenti

Quanto al regime attuale sia consentito rinviare a P. Farina, Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. Le problematiche della domanda
 e dell'automatic stay, in Dir. Fall., 2017, n. 1, 44 ss., anche per i richiami alla giurisprudenza di merito conforme all'ordinanza in commento relativamente al “presupposto” della meritevolezza.

Se poi si prova a volgere lo sguardo al regime stabilito dal nuovo Codice della Crisi d'impresa, va segnalato che: l'art. 68, 2 lett. a), CCI continua a richiedere una relazione dell'organismo sulle cause di indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore (consumatore) nell'assumere le obbligazioni; l'art. 69, comma 1, esclude l'accesso del consumatore alla cd. procedura di ristrutturazione dei debiti “se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, confermando in gran parte l'interpretazione della Corte di cui si è dato conto poc'anzi. Ad un tempo l'art. 70, comma 12, dispone espressamente che il decreto di diniego dell'omologazione è reclamabile a norma dell'art. 50, norma che a sua volta richiama, al comma 2, le regole di cui agli artt. 737 s. c.p.c.

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