Diniego della protezione internazionale: espulsione solo all'esito del decorso del termine per l'impugnazione

Redazione scientifica
11 Giugno 2019

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 25/2008 comporta l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità. È di conseguenza vietata l'espulsione sino alla scadenza del termine anzidetto.

Il caso. Il ricorrente riceveva la notificazione del provvedimento di rigetto, per manifesta infondatezza, della domanda di protezione internazionale da lui presentata. Contestualmente riceveva la notificazione di un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Ravenna. Interponeva allora opposizione avverso detto provvedimento che il Giudice di Pace rigettava sul presupposto che l'espulsione costituirebbe un «atto dovuto e consequenziale al rigetto della domanda di protezione per manifesta infondatezza» e che alla fattispecie non potesse applicarsi la disposizione dell'art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 25/2008 «in quanto tale ipotesi si applica quando il rigetto della domanda è congiunto al verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 23 e 29 del medesimo decreto».

Con il ricorso per cassazione lamenta violazione dell'art. 32 comma 4 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perché «il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la disposizione anzidetta soltanto a condizione che sussistessero, congiuntamente, tutte le ipotesi previste dalla stessa, ed in particolare quelle di cui agli artt. 23 e 29 d.lgs. n. 25/2008».

Principio di diritto. In assenza di precedenti specifici della Corte di legittimità, il Collegio afferma il seguente principio di diritto: «Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 25/2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32 comma 1 lett. b) e b-bis) e dall'art. 29 del d.lgs. n. 25/2008. È di conseguenza vietata l'espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto».

Alla luce di tale enunciazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata senza rinvio e, decidendo la causa nel merito, annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna.

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