Consob su contract continuity dei derivati Otc e operatività delle sedi di negoziazione per Brexit

12 Giugno 2019

La Consob ha divulgato la comunicazione 4 del 14 marzo 2019, che fa seguito al Richiamo di attenzione n° 3 del 12 marzo 2019, sia per l'amministrazione, cosiddetto servicing, dei contratti derivati Over the counter (Otc) non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito

La Consob ha divulgato la comunicazione 4 del 14 marzo 2019, che fa seguito al Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019, sia per l'amministrazione, cosiddetto servicing, dei contratti derivati Over the counter (Otc) non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito sia per l'operatività delle sedi di negoziazione, ivi incluse quelle che gestiscono sistemi di scambi per la negoziazione di titoli di Stato.

Per i contratti derivati Otc non compensati da una controparte centrale, i contratti in essere con controparti del Regno Unito potranno essere trasferiti ad una controparte dell'Unione a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i 12 mesi successivi alla data della Brexit. Nel corso dei 12 mesi la Consob vigilerà con un approccio proporzionato sull'amministrazione, servicing, dei contratti derivati Otc conclusi con controparti del Regno Unito, anche per agevolare la continuità dei contratti stessi.

Consob, nel contempo, prosegue le istruttorie delle istanze di nulla-osta e riconoscimento delle sedi di negoziazione britanniche che intendono operare in Italia e viceversa e si propone di chiudere le istruttorie nei tempi più rapidi possibili onde garantire, nel rispetto delle rilevanti disposizioni in materia, la continuità dell'operatività degli operatori Uk ed italiani rispettivamente sulle sedi di negoziazione italiane e UK.

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