Il convenuto può iscrivere la causa a ruolo anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore

12 Giugno 2019

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte esamina la questione della legittimità dell'iscrizione a ruolo della causa su istanza del convenuto, effettuata ancor prima della scadenza del termine, di cui all'art. 165 c.p.c., per la costituzione dell'attore.
Massima

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso «se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito» si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c., dovendo, peraltro, ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo della causa su sollecitazione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore.

Il caso

La società Alfa adiva il giudice di pace di Rho chiedendo la condanna di Tizia al pagamento della somma dovuta per l'acquisto di un'enciclopedia. La causa veniva, però, iscritta a ruolo dalla convenuta e decisa nella contumacia della società attrice.

Quest'ultima intraprendeva un nuovo giudizio dinanzi al medesimo giudice di pace, che dichiarava inammissibile la domanda perché già decisa all'esito del precedente giudizio.

L'appello proposto dalla società Alfa veniva rigettato dal tribunale di Milano.

Avverso tale pronuncia la società Alfa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio, per omessa comunicazione, da parte della cancelleria del giudice di pace di Rho, della pendenza del primo giudizio iscritto a ruolo dalla convenuta, con conseguente menomazione del suo diritto di difesa.

La questione

La pronuncia in commento esamina la questione della legittimità dell'iscrizione a ruolo della causa su istanza del convenuto, effettuata ancor prima della scadenza del termine, di cui all'art. 165 c.p.c., per la costituzione dell'attore.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo la doglianza manifestamente infondata, in quanto, in primo luogo, non sono stati neppure prospettati eventi specifici che avrebbero potuto far venire meno l'imprescindibile onere dell'attore diligente di prendere parte al giudizio da lui stesso avviato con la notifica dell'atto di citazione e di seguirne gli eventuali sviluppi.

Essendo pacifico che l'iscrizione della causa a ruolo possa essere effettuata dal convenuto, qualora l'attore non vi provveda, quest'ultimo avrebbe potuto agevolmente prefigurarsi una simile evenienza, senza che la cancelleria del giudice di primo grado originariamente adito fosse tenuta a comunicare all'attore l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa da parte del convenuto e l'andamento del giudizio derivatone, non essendo, a ben vedere, un siffatto obbligo di comunicazione previsto da alcuna norma.

Deve, poi, ribadirsi che il convenuto, come si desume dalla corretta interpretazione dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche nei giudizi dinanzi al giudice di pace), può iscrivere la causa a ruolo di propria iniziativa, senza dover attendere la scadenza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore, e dunque anche prima della scadenza di tale termine. L'art. 168 c.p.c., infatti, si interpreta nel senso che l'iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto può avvenire sia nel caso in cui la costituzione dell'attore sia del tutto mancata, sia nell'ipotesi in cui sia risultata tardiva.

Osservazioni

La pronuncia in esame è pienamente condivisibile, nonchè conforme all'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in relazione all'art. 168 c.p.c.

Invero, in primo luogo, la nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser redatto dall'attore, oppure dal convenuto se il primo non si è costituito, e deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. c.p.c.): si tratta, quindi, di un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare (Cass. civ., 2 aprile 2001, n. 4802, secondo cui, peraltro, non essendo la nota equiparabile in alcun modo alla comparsa di risposta, se la stessa è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale).

Tanto premesso, va condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l'interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all'iscrizione a ruolo, dovendo quest'ultimo attendere quella scadenza.

Quest'ultima interpretazione, che vorrebbe prevenire il rischio di una duplice iscrizione a ruolo, non considera, però, che la norma del primo comma dell'art. 168 c.p.c. esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice “all'atto…”). Inoltre, le norme oggi relative al “costo” del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115/2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato, ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione (Cass. civ., 4 luglio 2007, n. 15123).

L'art. 168 c.p.c. – applicabile, come già detto, anche ai giudizi avanti al giudice di pace, sia pure tenendo conto che il termine ultimo per la costituzione in essi è unitario per entrambe le parti, identificandosi nella prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 319, comma 1, c.p.c. – presuppone che, in relazione ad una determinata controversia civile, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, come si desume sia dalla stessa previsione dell'alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia dal disposto del secondo comma di tale norma, là dove prevede la formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali (si vedano, inoltre, gli artt. 72 e 73 disp. att. c.p.c.).

Pertanto, se la causa sia già stata iscritta a ruolo dall'attore, l'iscrizione successivamente effettuata su iniziativa del convenuto deve essere considerata non conforme a legge e, qualora le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere, dovrà disporsi la riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c., se entrambi sono ancora pendenti, e procedere ad una declaratoria di nullità della seconda iscrizione a ruolo. Qualora, invece, non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata, atteso che l'unica iscrizione che dà luogo ad un processo regolare è quella effettuata per prima dall'attore, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa (Cass. civ., 24 maggio 2007, n. 12161; Cass. civ., 9 novembre 2004, n. 21349; Cass. civ., 23 dicembre 2003, n. 19775; Cass. civ., 25 marzo 2003, n. 4376).

Se, invece, sempre nel caso di (erronea) doppia iscrizione a ruolo, il secondo processo non è più pendente per essere stato definito con sentenza e tale sentenza è passata in cosa giudicata, il giudice del primo giudizio deve rilevare l'esistenza del giudicato. Ove, ancora, la sentenza sia impugnata e penda il giudizio di impugnazione, è il giudice dell'impugnazione, naturalmente a condizione che sia fatta constare l'esistenza del primo processo, a dover parimenti riconoscere che il processo insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo non può proseguire (Cass. civ., 4 luglio 2007, n. 15123).

Infine, i vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (Cass. civ., 15 dicembre 2016, n. 25901; Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13528).

Tale nullità risulta, comunque, sanata per raggiungimento dello scopo se tutte le parti si costituiscono tempestivamente (Cass. civ., 17 marzo 2009, n. 6439; Cass. civ., 5 giugno 2007, n. 13163). Qualora ciò non avvenga, la nullità dell'iscrizione potrà costituire motivo di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. della parte tardivamente costituitasi e, laddove la costituzione manchi del tutto, comporterà la nullità dell'intero processo per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti
  • Balena, Duplice iscrizione a ruolo della stessa causa e mancata riunione dei procedimenti, in Foro it., 1980, I, 3040;
  • Boccagna-Caprio, in Codice di Procedura Civile Commentario, diretto da Consolo, VI ed., II tomo, 96 ss.;
  • Bonafine, L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017;
  • Cerino Canova, Dell'introduzione della causa, in Comm., II, 1, Torino, 1980;
  • Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, XI ed., Torino, 2017;
  • Saletti, Iscrizione della causa a ruolo, in Encl. giur. it., XVII, Roma, 1989.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.