Chi deve risarcire i danni derivanti dalla rottura del tronco fognario orizzontale?
14 Giugno 2019
In un supercondominio suddiviso in piccole palazzine, su una di queste è accaduta l'otturazione del tronco orizzontale fognario e la conseguente fuoriuscita di liquami nell'appartamento posto a piano terra (abitato solo nei mesi estivi), che ha causato danni a mobilio nonché ha comportato ingenti spese di autospurgo e disinfestazione dell'intero immobile. Al detto tronco fognario solo allacciate in totale 3 unità immobiliari, come vanno ripartite dette spese che l'immobile del piano terra ha sopportato?
In tema di condominio, il supercondominio insiste sulle parti comuni (beni e impianti) tra i molteplici edifici che ne partecipano, non essendo suscettibile di estendersi erga omnes a limitate componenti proprie o disgiunte di palazzine unitarie. Pertanto, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo od il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, e sono legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio anziché quelle sulla comunione. La riforma del condominio (legge n. 220/2012, in vigore dal 18/6/2013) ha infatti disciplinato il supercondominio attraverso la previsione contenuta nel nuovo art. 1117-bis c.c. ilquale prevede che in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., trova applicazione in quanto compatibile, la normativa in materia di condominio. Chiarito quanto innanzi, va precisato che l'impianto fognario rientra tra quei beni comuni di cui il singolo condòmino è proprietario in proporzione al valore del suo immobile (valore in genere indicato nella Tabella millesimale A): di conseguenza, le spese per la conservazione vanno ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà (Cass.civ. 27 novembre 1990, n. 11423; Cass.civ. 6 dicembre 1991 n. 13160; Trib. Genova 20 gennaio 2011). Nella fattispecie in esame, il costo del risarcimento del danno deve essere ripartito tra i condòmini comproprietari del tratto di fognario orizzontale dal quale è provenuto l'otturazione del tronco. La spesa in esame (danni all'intero dell'immobile a piano terra, nonché le spese autospurgo e disinfestazione) dev'essere ripartita tra tutti questi condòmini (due) secondo i millesimi di proprietà, fatta eccezione per il condomino che ha sopportato i danni.
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