La natura del credito dell'Agenzia delle Entrate per IVA da pro-rata

14 Giugno 2019

Nell'ambito di procedura fallimentare, il curatore addiviene alla vendita di un immobile strumentale per natura, in regime naturale dell'IVA ex art. 10 DPR 633/72 ovvero esente dall'imposizione. Si chiede come affrontare il problema legato alla rettifica della detrazione legato alla variazione del pro rata e, in maniera particolare, se l'eventuale maggior IVA debba considerarsi debito prededucibile o, come sono più propenso a ritenere, debito della procedura con la necessità dell'Erario di insinuarsi nel passivo fallimentare.

Nell'ambito di procedura fallimentare, il curatore addiviene alla vendita di un immobile strumentale per natura, in regime naturale dell'IVA ex art. 10 DPR 633/72 ovvero esente dall'imposizione. Si chiede come affrontare il problema legato alla rettifica della detrazione legato alla variazione del pro rata e, in maniera particolare, se l'eventuale maggior IVA debba considerarsi debito prededucibile o, come sono più propenso a ritenere, debito della procedura con la necessità dell'Erario di insinuarsi nel passivo fallimentare.

Cessione immobili strumentali e regime IVA- L'art. 10, comma 1, n. 8 ter, d.p.r. 633/1972 prevede come “regime naturale” per la cessione di immobili strumentali l'esenzione dall'iva. Tale regime iva, tuttavia, trova quali uniche eccezioni:

  • le cessioni effettuate dalle imprese di costruzioni o che abbiano effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) degli stessi entro i cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori (operazione imponibile con iva esposta in fattura);
  • le cessioni per le quali il cedente abbia optato per l'imponibilità iva (da assolvere mediante applicazione del reverse charge).

Da quanto sopra emerge che, al fine di evitare la cessione in esenzione iva e la conseguente applicazione del “pro-rata” agli acquisti effettuati negli ultimi dieci anni, il cedente l'immobile può optare per l'imponibilità iva. La mancata opzione, infatti, obbliga alla rettifica della detrazione ed al conseguente versamento dell'iva generata per effetto del pro-rata.

Definizione di pro-rata – Come noto, l'art. 19, comma 5, d.p.r. 633/1972, dispone che i soggetti che esercitano un'attività che dà luogo sia ad operazioni imponibili, per le quali è previsto il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti, sia ad operazioni esenti, per le quali, al contrario, non è previsto il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti, devono determinare, ai sensi del successivo art. 19-bis, il cosiddetto pro-rata generale di detraibilità. Esso rappresenta una percentuale da applicare al totale dell'iva sugli acquisti che determina l'ammontare di imposta detraibile, il cui calcolo viene effettuato annualmente sulla base di un rapporto che include: al numeratore, il totale delle operazioni attive imponibili o assimilate alle imponibili, effettuate nell'anno; al denominatore, il totale delle operazioni attive imponibili o assimilate alle imponibili aumentato dell'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno.

Soluzione – Tanto detto, in relazione al trattamento del debito iva da pro-rata derivante dalla cessione di immobile strumentale effettuata durante la procedura fallimentare, pare lecito ritenere che, trattandosi comunque di credito dell'Agenzia delle Entrate sorto in occasione della procedura, il medesimo deve essere considerato prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., e come tale da soddisfare sulla base dell'ordine preferenziale di cui al primo comma di tale articolo. Il diritto alla prededuzione, a parere di chi scrive, discende dal fatto che l'anzidetto credito si è generato per effetto della cessione dell'immobile strumentale avvenuta durante il fallimento.

(fonte: IlFallimentarista)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.