Il caso. La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna del responsabile al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale e, nel contempo, confermato pure la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto delle originarie attrici ad ottenere il risarcimento da parte della assicurazione del veicolo.
La Corte Territoriale aveva ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva accertato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione, fondata sul fatto che, a seguito della pronuncia di applicazione della pena su richiesta del responsabile del sinistro, il termine di prescrizione al diritto al risarcimento dei danni doveva ritenersi pari ai due anni previsti dall'art. 2947, comma 2, c.c.
Il Giudice di secondo grado aveva anche ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sola assicurazione non potesse estendersi al responsabile rimasto contumace nel giudizio.
Il responsabile ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affermando l'errore della Corte d'Appello, che non aveva esteso automaticamente anche ad egli, rimasto contumace nel giudizio d'appello e quindi senza aver mai manifestato espressamente in alcun modo la volontà di rinunciare alla prescrizione del diritto al risarcimento, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia d'assicurazione.
Orientamenti. La Terza Sezione, nell'accogliere il ricorso, ha anzitutto ricordato come sino ad oggi fossero presenti due orientamenti nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione:
a) secondo il più risalente, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo questi ultimi l'onere, al fine di potersene giovare, di farla esplicitamente e tempestivamente propria (così Cass. civ, sez. III, sent. n. 5262/2001 e, da ultimo, n. 25724/2014);
b) altrimenti, si era affermato che l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha l'effetto anche a favore dell'altro (o altri) coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente (come nel caso dell'assicuratore per la RCA, coobbligato solidale con il responsabile del sinistro) nell'ipotesi in cui questi siano rimasti contumaci. Invece, laddove costituiti entrambi (assicuratore e assicurato) e uno espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione sollevata dall'altro, ovvero nulla dica, tale comportamento avrà l'univoco significato di manifestazione (rispettivamente espressa o tacita) di rinunciare all'eccezione e contestualmente di rinuncia all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore (così Cass. civ, sez. III, sent. n. 6934/2007 e da ultimo n. 9808/2018).
La Terza Sezione ha ritenuto di porsi motivatamente nel solco di questo secondo, più recente, orientamento, in consonanza con il generale principio dettato in tema di obbligazioni soggettivamente complesse, vale a dire quello per cui normalmente i fatti favorevoli ai co-obbligati si comunicano, e i fatti sfavorevoli restano invece circoscritti alla sfera personale di ciascuno di essi.
Il principio di diritto. Pertanto la regola che dovrà seguire la Corte d'Appello sarà la seguente: «L'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio».
Invece, laddove entrambi (assicuratore e responsabile) siano costituiti e il responsabile rinunci espressamente ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà (in entrambi i casi) univoca significazione di tacita volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (magari al fine di sentir accertare la propria non colpevolezza in ordine alla responsabilità del sinistro).
(FONTE: dirittoegiustizia.it)