Processo telematico: improcedibile il ricorso per cassazione se la sentenza impugnata manca del «depositato»

Redazione scientifica
17 Giugno 2019

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

Il caso. La Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame e confermava la sentenza di prime cure. Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.

Ricorso improcedibile… Il ricorso viene dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Manca, infatti, sia l'attestazione di deposito del cancelliere sia il numero identificativo della sentenza che attesta l'inserimento nel registro cronologico delle decisione: difetta pertanto l'attestazione della pubblicazione della sentenza.

Il Collegio ricorda come, anche nel processo telematico, occorre distinguere nettamente la formazione digitale del documento-sentenza da parte del giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all'ufficio di cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determinano gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.

…se la sentenza impugnata manca del «depositato». Alla luce di tale considerazione, i Supremi Giudici condividono il principio secondo cui «in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati» (cfr. Cass. civ., n. 24891/2018).

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