Accertamenti bancari: valida la prova di incassi plurimi in contanti

La Redazione
17 Giugno 2019

L'art. 32, comma 1, numeri 2 e 7, D.O.R. n. 600 del 1973, pone a carico del contribuente l'onere di fornire la prova dell'estraneità, delle movimentazioni finanziarie, ad operazioni imponibili.

L'art. 32, comma 1, numeri 2 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973, pone a carico del contribuente l'onere di fornire la prova dell'estraneità, delle movimentazioni finanziarie, ad operazioni imponibili.

Ne consegue che qualora lo stesso dimostri che i versamenti sul conto corrente contestati dall'ufficio sono ascrivibili a incassi per contanti relativi a gruppi di fatture di vendita o di scontrini emessi di modico importo, l'avviso di accertamento è illegittimo

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.