Impugnazione del licenziamento intimato dal somministratore e decadenza
17 Giugno 2019
La Corte di Cassazione, nell'esaminare il secondo comma dell'art. 27, d. lgs. n. 276 del 2003, ha precisato che -“Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”-, “pur rievocando al primo comma, il vecchio meccanismo sanzionatorio della l. n. 1369 del 1960, in quanto prevede che il lavoratore ha facoltà di chiedere ai sensi dell'art. 414, c.p.c.: “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” del soggetto "che ne ha utilizzato la prestazione [...] con effetto dall'inizio della prestazione” se ne differenzia notevolmente. Disponendo, infatti, in maniera espressa ed inequivoca che “tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o per la gestione del rapporto [...] si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”, sancisce che l'utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore.
Deve, pertanto, ritenersi che, sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, che viene ricondotto all'utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto (costituito) e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volontà del legislatore, tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento. A quanto appena osservato consegue che il licenziamento anche se intimato, come nella fattispecie in esame, dal somministratore dovrà essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, pena la ordinaria decadenza dell'azione di annullamento anche rispetto all'utilizzatore, non potendo ormai trovare applicazione i principi affermati da questa Corte con riguardo alla l. n. 1369 del 1960”. |