Il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del professionista delegato

18 Giugno 2019

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte procede d'ufficio alla verifica dell'integrità del contraddittorio nell'ambito del giudizio di merito da cui era esitata l'ordinanza impugnata, rilevando, in particolare, che l'opposizione al decreto di pagamento emesso dal giudice dell'esecuzione non era stata notificata all'esecutato.
Massima

L'opposizione al decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso del professionista delegato deve essere notificata anche al debitore esecutato.

Il caso

È proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti del decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato maturato nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

La questione

La Corte di cassazione procede d'ufficio alla verifica dell'integrità del contraddittorio nell'ambito del giudizio di merito da cui era esitata l'ordinanza impugnata, rilevando, in particolare, che l'opposizione al decreto di pagamento emesso dal giudice dell'esecuzione non era stata notificata all'esecutato.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha chiarito che l'esecutato è parte necessaria del giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia emanato dal giudice dell'esecuzione; ciò sul presupposto che si tratta del soggetto che, in definitiva, subisce sul piano sostanziale gli effetti del decreto di liquidazione impugnato.

Tale soluzione deriva – secondo la Corte – dal principio per cui, nell'ambito dell'espropriazione forzata, il diritto al giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. deve essere soddisfatto attraverso l'instaurazione del contradditorio tra le parti in ogni fase processuale in cui vengano in rilievo diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette.

Di conseguenza, la Corte di cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio di merito, nonché dell'ordinanza impugnata e, decidendo sul ricorso, ha cassato il provvedimento con rinvio al tribunale di Velletri, a norma degli artt. 383 e 354 c.p.c.

Osservazioni

La conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza in commento appare corretta, oltre che conforme alla precedente giurisprudenza (oltre alle pronunce richiamate infra, cfr. Cass. civ., 27 febbraio 2017, n. 4950, in una fattispecie in cui il debitore aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso del professionista delegato, senza tuttavia evocare in giudizio il creditore procedente).

Ciò che tuttavia non convince è la motivazione posta dalla Corte a fondamento della decisione assunta.

Infatti, in primo luogo, la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del professionista delegato si pone al di fuori del processo esecutivo, essendo oggetto di un procedimento di cognizione autonomo, trattato nelle forme del rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011: per tale motivo, non sembra che possano essere correttamente richiamati i principi relativi all'instaurazione del contraddittorio nell'ambito dell'esecuzione per giustificare la partecipazione necessaria del debitore al giudizio di opposizione.

In secondo luogo, la legittimazione del debitore ad essere parte del giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia non deriva dalla circostanza per cui egli è il soggetto che sopporta le spese della procedura esecutiva, ma semplicemente dal fatto che il debitore è parte del processo esecutivo.

Invero, l'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 prevede che «avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione».

Con tale previsione, il legislatore ha dunque configurato un procedimento che vede i soggetti menzionati nell'art. 170 sopra citato – e, quindi, per quanto rileva in questa sede, le parti del processo in cui viene svolta la prestazione oggetto del decreto di liquidazione opposto – come litisconsorti necessari.

L'esigenza di integrità del contraddittorio nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia trova, dunque, la propria giustificazione nella circostanza per cui la liquidazione del compenso dell'ausiliario è disposta in corso di causa esclusivamente in via provvisoria, potendosi addivenire alla esatta quantificazione del compenso e all'individuazione del soggetto gravato del pagamento soltanto all'esito del giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2012, n. 23192).

Da quanto precede deriva, dunque, che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti, ove non rilevata dal giudice del merito ai sensi dell'art. 102 c.p.c., determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima, ove impugnata mediante ricorso per cassazione, deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice a quo riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio (ex multis, Cass. civ., 26 agosto 2015, n. 17146; Cass. civ., 9 aprile 2013, n. 8586, in relazione al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di un giudizio di esecuzione di un obbligo di fare; Cass. civ., 17 dicembre 2012, n. 23192; Cass. civ., 7 dicembre 2010, n. 24786; Cass. civ., 12 maggio 1999, n. 4697).

Approfondimenti
  • M. Abbamonte, Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, in Commentario alle riforme del processo civile, dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 208;
  • M. Farina, sub art. 15, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, 146;
  • M. Gerardo, Il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, con particolare riguardo alle competenze del C.T.U. (art.15 D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150), in www.judicium.it.

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