Il sindaco che dichiara il degrado dello stabile può ricorrere all'Autorità giudiziaria per la nomina di un nuovo amministratore di condominio
18 Giugno 2019
La nuova legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019 n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ha previsto un'importante novità in tema di nomina dell'amministratore giudiziario. In particolare, la nuova norma (art. 5-sexies) detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. Il comma 1 prevede la possibilità, per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dallo stesso Comune, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni indicate dall'articolo 1105, quarto comma c.c. e dunque nelle situazioni in cui non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita. A ciò, il comma 2 aggiunge che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali (adottate in base al comma 1) sono effettuate dal sindaco con ordinanza resa in base all'articolo 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000) nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, come previsto dal decreto legge 14/2017. |