Sospensione dei contratti di anticipazione bancaria con mandato all'incasso

Antonio Granelli
Matteo Lorenzo Manfredi
19 Giugno 2019

In caso di anticipazioni bancarie con mandato all'incasso, non può ritenersi esaurita l'obbligazione facente capo alla banca con la sola dazione di denaro, residuando in capo agli istituti di credito la prestazione relativa all'incasso dell'importo anticipato (conseguente al mandato in rem propriam conferito dal cliente), assistito dal patto di compensazione.
Massima

In caso di anticipazioni bancarie con mandato all'incasso, non può ritenersi esaurita l'obbligazione facente capo alla banca con la sola dazione di denaro, residuando in capo agli istituti di credito la prestazione relativa all'incasso dell'importo anticipato (conseguente al mandato in rem propriam conferito dal cliente), assistito dal patto di compensazione.

Il caso

Una società, contestualmente al deposito delricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. ha chiesto al Tribunale di voler sospendere i contratti bancari e di leasing pendenti. Il Tribunale ha fissato termine alla Società per comunicare ai contraenti in bonis la richiesta di sospensione dei predetti contratti e un successivo termine alle controparti contrattuali per presentare osservazioni o deduzioni.

Comunicato il provvedimento del Tribunale alle controparti contrattuali in bonis gli istituti di credito hanno presentato osservazioni, chiedendo il rigetto della sospensione richiesta dalla Società, sul presupposto che non potesse darsi corso alla sospensione dei contratti di anticipazione bancaria in quanto, dal lato bancario, la prestazione sarebbe stata integralmente eseguita e quindi non si potessero ritenere contratti sospendibili ex art. 169 bis L.F.

La Società ha presentato a sua volta deduzioni alle osservazioni presentate dai contraenti in bonis ed il Tribunale, onde garantire il contraddittorio, ha fissato apposita udienza tra le parti.

Le questioni giuridiche

A fronte della comunicazione da parte della Società della richiesta di sospensione dei contratti bancari gli istituti di credito hanno chiesto il rigetto della sospensione dei contratti bancari e delle relative linee di credito deducendo sia che i crediti anticipati sarebbero stati oggetto di cessioni notificate in data anteriore al deposito della domanda di preconcordato, sia che tali contratti di anticipazione bancaria non sarebbero suscettibili di sospensione in quanto completamente eseguiti da parte della banca, sia che la Società non aveva quantificato l'indennizzo dovuto per la richiesta sospensione.

La Società, preso atto delle osservazioni degli istituti di credito, ha presentato delle proprie osservazioni.

Quanto al primo profilo, la Società ha dedotto che la banca non aveva fornito la prova dell'avvenuta notifica di alcuna cessione di credito ai Clienti della Società.

Quanto al secondo profilo, ovvero alla circostanza che i contratti di anticipazione bancaria sarebbero contratti già completamente eseguiti dalla banca, la Società ha insistito per la sospensione dei contratti bancari sull'assunto che il contratto bancario di anticipazione ha struttura e funzione bilaterale e come tale deve ancora ritenersi pendente qualora la banca, pur avendo erogato l'anticipazione, non abbia ancora provveduto all'incasso (cfr. Tribunale di Como, 3 ottobre 2016; Appello Brescia, 1giugno 2016; Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015; Tribunale Milano, 28 maggio 2014; Tribunale Genova, 4 novembre 2013; in dottrina: O. Cagnasso, L. Panzani, “Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali”, 2016, Tomo Terzo, 3418).

Quanto al terzo profilo, ossia alla mancata indicazione dell'indennizzo dovuto per l'anticipata sospensione, la Società ha evidenziato, richiamando altro precedente del Tribunale di Bergamo (Tribunale di Bergamo, decreto 20 Febbraio 2019) che l'indennizzo previsto dall'art. 169 bis, secondo comma, L.F. deve quantificarsi solo per l'ipotesi di scioglimento del contratto e non nel caso di sospensione del contratto.

Il Tribunale di Bergamo, con il decreto in commento, per quanto qui ci occupa, al fine della miglior tutela delle ragioni dei creditori concordatari, ha ritenuto (in attesa della compiuta valutazione dei presupposti per addivenire al loro eventuale scioglimento) di dar corso alla sospensione dei contratti di anticipazione rilevato il vantaggio per la procedura nella, seppur temporanea, interruzione degli effetti di detti contratti (ed in particolare del patto di compensazione sotteso ai rapporti di anticipazione di crediti commerciali), così da consentire alla Società di cristallizzare i propri debiti ed il relativo patrimonio, onde poter attuare il proprio programma di risanamento.

Con riguardo all'eccezione della banca circa la notifica delle cessioni in data anteriore al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. il Tribunale, preso atto che l'istituto non aveva fornito la prova dell'effettivo perfezionamento delle cessioni di credito, ha rigettato detta eccezione (rimasta a livello di mera allegazione), segnalando tuttavia che anche qualora si fossero perfezionati i dedotti negozi di cessione dei crediti con relativa notifica della cessione ai terzi debitori ceduti, la conseguenza sarebbe solo quella della non riferibilità della richiesta di sospensione a quei determinati crediti oggetto di cessione, senza tuttavia comportare il rigetto tout court dell'istanza di sospensione per tutti gli altri rapporti.

Quanto poi all'eccepita estraneità dei contratti di anticipazione bancaria con mandato all'incasso dall'ambito di applicazione dell'art. 169 bis L.F., il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i rapporti di anticipazioni bancarie connessi ad un mandato all'incasso conferito in favore della banca, in rem propriam, caratterizzati dall'anticipazione di denaro da parte dell'istituto di credito e dall'obbligo della banca di incassare i relativi crediti presso terzi, per poi procedere alla compensazione delle partite contrapposte, non determinando il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di riscuotere la somma dovuta dal terzo, devono ritenersi non compiutamente eseguiti laddove la banca non abbia ancora provveduto all'incasso, con conseguente pendenza del rapporto per entrambe le parti e, quindi, con soggezione al disposto di cui all'art. 169 bis L.F.

Il Tribunale ha infatti stabilito che, anche qualora la banca abbia dato corso all'anticipazione del denaro prima della richiesta di sospensione del contratto, ciò non determina l'esecuzione completa degli obblighi assunti dalla banca, in quanto resta a carico della banca l'obbligo di incasso conseguente al mandato in rem propriam conferito dal cliente (assistito dal patto di compensazione).

Il Tribunale, infine, ha disposto che i pagamenti eseguiti dai terzi in pendenza della sospensione debbano essere fatti confluire sul conto corrente acceso dal commissario giudiziale a nome della procedura concorsuale, in attesa della definitiva decisione sulla sorte di tali rapporti.

Osservazioni

Il Tribunale di Bergamo è giunto a tale soluzione pur aderendo all'interpretazione giurisprudenziale che ritiene che la portata applicativa dell'art. 169 bis L.F. corrisponda a quella dell'art. 72 L.F., con conseguente applicabilità della sospensione/scioglimento ex art. 169 bis L.F. ai soli contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Il provvedimento in esame è interessante sia per il sub procedimento introdotto conclusosi con la fissazione di apposita udienza delegata al Giudice Relatore del Collegio, onde garantire il contraddittorio tra le parti, sia per le conclusioni a cui è giunto in punto di sospendibilità dei contratti bancari di anticipazione bancaria e, in particolar modo, per aver ritenuto non compiutamente eseguito il contratto a fronte della dazione di denaro laddove l'istituto di credito non abbia dato corso all'incasso della somma per conto del cliente ed alla relativa compensazione.

Il Tribunale, con la sospensione dei contratti, disponendo che gli eventuali incassi di terzi vengano accreditati sul conto corrente acceso dalla procedura, ha salvaguardato sia gli interessi della Società sia degli istituti di credito.

Il Tribunale, infatti, da un lato ha consentito alla Società di cristallizzare il proprio attivo e passivo in vista della predisposizione della proposta e del piano di concordato e, dall'altro lato, ha salvaguardato l'interesse degli istituti di credito, nel caso di mancato scioglimento dei contratti o mancato deposito del piano cui non faccia seguito la dichiarazione di fallimento, non consentendo alla Società di poter disporre liberamente di tali somme di denaro.

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