Approvazione tabelle millesimali e valenza retroattiva

Massimo Ginesi
01 Luglio 2019

A seguito dell'installazione di un ascensore in condominio si è provveduto all'approvazione delle nuove tabelle millesimali, decidendo di ripartire la relativa spesa tra i condomini anche rivedendo i bilanci consuntivi già approvati. Può un inquilino- non proprietario- non pagare dichiarando non legittima detta operazione?

A seguito dell'installazione di un ascensore in condominio si è provveduto all'approvazione delle nuove tabelle millesimali, decidendo di ripartire la relativa spesa tra i condomini anche rivedendo i bilanci consuntivi già approvati. Può un inquilino- non proprietario- non pagare dichiarando non legittima detta operazione?

Costituisce orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che la modifica delle tabelle millesimali non possa avere effetto retroattivo, neanche quando ciò avvenga per la sussistenza di un errore nelle stesse. I nuovi valori avranno dunque efficacia unicamente dal momento della loro approvazione in assemblea o dal passaggio in giudicato della sentenza che ne accerti giudizialmente l'effettiva consistenza.

Ne deriva che l'iniziativa assembleare che ha inteso estendere retroattivamente la loro vigenza costituisce atto che, in quanto volto a incidere sulla obbligazione sostanziale di ciascun condomino così come derivante da bilanci già approvati, può essere adottato solo all'unanimità dei consensi degli interessati e non già con semplice deliberazione assembleare.

Va osservato che a mente dell'art. 1137 c.c. è legittimato ad impugnare le delibere dell'assemblea solo il condomino e non il conduttore, ma trattandosi nel caso di specie di nullità - che può invece essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse - l'azione potrebbe essere proposta anche dal conduttore che, pur non essendo il soggetto direttamente obbligato nei conforti del condominio vedrebbe comunque verificarsi un effetto pregiudizievole indiretto ove il locatore gli imputasse dette spese.

Vi è tuttavia da osservare che in giurisprudenza, ferma l'efficacia non retroattiva delle tabelle, ove si giunga a modifica delle stesse, si è ritenuta esperibile da parte dei condomini svantaggiati azione di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa per le somme versate medio tempore dai condomini (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2017, n. 4844)

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